Identificazione
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01), in GU UE C 111 del 6 maggio 2008, pp. 1-7. Testo acquisito da EUR-Lex, CELEX 32008H0506(01).
È l’atto istitutivo dell’EQF. La versione oggi applicabile è la raccomandazione-ue-2017-eqf, che lo abroga espressamente; questa pagina serve a documentare il testo originario, che i manuali e la banca dati dei quesiti continuano a citare.
Gerarchia e collocazione
Atto non vincolante dell’Unione (art. 288 TFUE: la raccomandazione non è obbligatoria). Adottato su base giuridica degli artt. 149, par. 4 e 150, par. 4 del Trattato CE, con la procedura di codecisione dell’art. 251: è perciò un atto del Parlamento europeo e del Consiglio, mentre la raccomandazione del 2017 che lo sostituisce è un atto del solo Consiglio. È una differenza che la banca dati dei quesiti sfrutta come distrattore.
Ambito di applicazione
Si rivolge agli Stati membri, che sono invitati — non obbligati — ad agire secondo le raccomandazioni contenute nel dispositivo.
Contenuto rilevante per il DS
Il dispositivo raccomanda agli Stati membri di:
- punto 1 — usare l’EQF come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche dei diversi sistemi di qualificazione e per promuovere l’apprendimento permanente e le pari opportunità nella società della conoscenza, nonché l’ulteriore integrazione del mercato europeo del lavoro;
- punto 2 — rapportare i propri sistemi nazionali di qualificazione all’EQF entro il 2010, in particolare collegando in modo trasparente i livelli delle qualifiche nazionali ai livelli di cui all’allegato II e, ove opportuno, sviluppando quadri nazionali delle qualifiche;
- punto 3 — adottare misure affinché entro il 2012 tutti i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti contengano un riferimento chiaro al pertinente livello EQF;
- punto 4 — usare un approccio basato sui risultati dell’apprendimento nel definire e descrivere le qualifiche, e promuovere la convalida dell’apprendimento non formale e informale;
- punto 5 — promuovere e applicare i principi di garanzia della qualità dell’allegato III nel rapportare le qualifiche dell’istruzione superiore e dell’istruzione e formazione professionale all’EQF;
- punto 6 — designare punti nazionali di coordinamento, collegati alle strutture e alle condizioni specifiche degli Stati membri, con quattro funzioni: correlare i livelli delle qualifiche nazionali a quelli dell’allegato II; assicurare la trasparenza del metodo usato e la pubblicazione delle decisioni; dare alle parti interessate accesso alle informazioni e agli orientamenti; promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate.
La raccomandazione approva inoltre l’intenzione della Commissione di sostenere gli Stati membri e di istituire entro il 23 aprile 2009 un gruppo consultivo per l’EQF, composto da rappresentanti degli Stati membri, con le parti sociali europee e, se del caso, altre parti interessate.
Gli allegati:
- Allegato I — definizioni ai fini della raccomandazione: fra le altre «qualifica», «sistema nazionale delle qualifiche», «quadro nazionale delle qualifiche», «settore», «organizzazione internazionale di settore», «risultati dell’apprendimento», «conoscenze», «abilità», «competenze».
- Allegato II — i descrittori degli otto livelli dell’EQF, articolati nelle tre colonne conoscenze, abilità, competenze. Le note in calce all’allegato precisano che i descrittori del primo, secondo e terzo ciclo del Quadro dei titoli accademici dell’area europea dell’istruzione superiore, approvato dai ministri riuniti a Bergen nel maggio 2005 nel contesto del processo di Bologna, corrispondono rispettivamente ai risultati dell’apprendimento dei livelli 6, 7 e 8 dell’EQF.
- Allegato III — principi comuni di garanzia della qualità nell’istruzione superiore e nell’istruzione e formazione professionale: le politiche di garanzia della qualità devono essere alla base di tutti i livelli dei sistemi EQF, essere parte della gestione interna delle istituzioni, comprendere valutazioni regolari da parte di enti o agenzie esterne a loro volta esaminate regolarmente, riguardare contesto, input, processi e output evidenziando i risultati dell’apprendimento, e articolarsi in obiettivi misurabili, orientamenti di attuazione, risorse adeguate, metodi di valutazione che associno autovalutazione e revisione esterna, sistemi di rilevazione del feedback e ampia accessibilità dei risultati.
Vigenza e modifiche
Abrogata. La raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 (2017/C 189/03) reca nel titolo stesso l’abrogazione della raccomandazione del 2008: cfr. raccomandazione-ue-2017-eqf. Il quadro a otto livelli e l’impianto dei descrittori per risultati dell’apprendimento sono confermati dall’atto del 2017. Verifica su EUR-Lex: 2026-09-14.
Collegamenti
raccomandazione-ue-2017-eqf · raccomandazione-ue-2018-competenze-chiave · dlgs-13-2013 · certificazione-competenze