Traccia

Un docente con partita IVA chiede l’autorizzazione a svolgere attività di consulenza professionale; un altro chiede di tenere lezioni private a studenti dell’istituto; un terzo comunica di aver già avviato un’attività commerciale. Il candidato chiarisca il quadro.

Quadro di riferimento

Impostazione della risposta

  1. Regola generale: il dipendente pubblico a tempo pieno non può svolgere attività che configurino esercizio del commercio, dell’industria o libera professione; per i docenti l’art. 508 del T.U. è esplicito. Sono autorizzabili incarichi occasionali e non abituali, compatibili con l’orario e privi di conflitto di interessi.
  2. Consulenza abituale con partita IVA: di norma non autorizzabile se configura esercizio di libera professione; va valutata la natura effettiva dell’attività, non l’etichetta.
  3. Lezioni private: vietate agli alunni del proprio istituto (art. 508); per gli altri studenti va data comunicazione al dirigente secondo le regole vigenti, con divieto di interferenze e di utilizzo di materiali o spazi della scuola.
  4. Attività già avviata: il dirigente contesta la violazione, invita alla cessazione e valuta il profilo disciplinare; l’art. 53, c. 7 prevede il versamento dei compensi percepiti nel conto dell’amministrazione.
  5. Part-time: il regime è diverso, con possibilità più ampie nei limiti di legge.
  6. Adempimenti: provvedimento motivato di autorizzazione o diniego, comunicazione all’anagrafe delle prestazioni, pubblicazione ove dovuta.

Atti da produrre

Istanze, istruttoria sulla natura dell’attività, provvedimenti motivati, contestazione nei casi di violazione, comunicazioni all’anagrafe delle prestazioni.

Errori da evitare

  • Autorizzare attività professionali abituali.
  • Tollerare lezioni private ad alunni del proprio istituto.
  • Non attivare il recupero dei compensi nei casi previsti.

Collegamenti

autorizzazione-incarichi-extraistituzionali · conflitto-di-interessi · dpr-62-2013