Traccia
In sede di contrattazione integrativa la parte sindacale propone di distribuire le risorse per la valorizzazione del personale docente in misura uguale fra tutti i docenti in servizio, in subordine secondo l’anzianità. Il dirigente ritiene la proposta non conforme alla norma. Come motiva la posizione e come conduce la trattativa.
Quadro normativo
- Art. 45 del dl-36-2022 — aggiunge all’art. 1, c. 593 della L. 205/2017 le lettere b-bis), valorizzazione del personale docente che garantisce l’interesse degli alunni alla continuità didattica, e b-ter), valorizzazione di chi presta servizio in zone a rischio di spopolamento o con valori critici degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica.
- Art. 1, c. 593-bis della L. 205/2017, introdotto dallo stesso art. 45 — in prima applicazione, e nelle more dell’aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale è riservata a quei criteri.
- dlgs-165-2001, art. 40, c. 3-quinquies — le amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti integrativi in contrasto con i vincoli e i limiti dei contratti nazionali, o che disciplinino materie non delegate a quel livello, o che comportino oneri non previsti; in caso di violazione «le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile».
- contrattazione-integrativa-istituto — sede, soggetti e materie.
Impostazione della risposta
La distribuzione uguale per tutti non è una scelta politica discutibile: è incompatibile con la funzione dell’istituto, che è per definizione selettiva, e con i criteri che la legge indica. Anche l’anzianità di servizio, che pure ha un’apparenza di oggettività, non è fra i criteri: il legislatore nel 2022 ha indicato la continuità didattica e il servizio in contesti difficili, non il tempo trascorso in ruolo.
Il dirigente conduce la trattativa spostandola dal «quanto a testa» al «per quali criteri»: la contrattazione integrativa verte sui criteri di utilizzo delle risorse, non sull’attribuzione nominativa, che resta atto del dirigente. Nel farlo tiene fermo il vincolo della quota riservata del dieci per cento in prima applicazione, che non è disponibile alle parti.
Va detto con chiarezza che cosa succede se si firma un accordo in contrasto con i vincoli di legge o di contratto nazionale: le clausole sono nulle, non possono essere applicate e vengono sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419, c. 2 del codice civile. Il dirigente si troverebbe quindi a disapplicare un contratto che ha sottoscritto, con un’esposizione sul piano della responsabilità amministrativo-contabile per le somme erogate senza titolo. È un argomento che va portato al tavolo prima della firma, non dopo.
Atti da produrre
- Verbale di contrattazione con le posizioni delle parti e i criteri concordati.
- Ipotesi di contratto integrativo, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa.
- Provvedimento dirigenziale di attribuzione, motivato sui criteri.
- Pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione trasparente.
Errori da evitare
- Firmare un accordo che distribuisce le risorse a pioggia o per anzianità.
- Portare in contrattazione l’individuazione nominativa dei destinatari.
- Ignorare la quota riservata in prima applicazione ai criteri introdotti nel 2022.
- Attribuire i compensi senza un provvedimento motivato: senza motivazione l’atto è indifendibile davanti a un’istanza di accesso.
Collegamenti
contrattazione-integrativa-istituto · rsu · responsabilita-dirigenziale · dl-36-2022