Traccia
Una candidata interna sostiene regolarmente le prove scritte dell’esame di maturità e, il giorno del colloquio, si presenta davanti alla commissione dichiarando che non intende rispondere ad alcuna domanda, come forma di protesta contro il sistema di valutazione. Il presidente chiede al dirigente, sede d’esame, come procedere.
Quadro normativo
- Art. 17, c. 2-bis del dlgs-62-2017, inserito dall’art. 1, c. 1, lett. c) del dl-127-2025 — «L’esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2».
- Art. 12, c. 1 del D.Lgs. 62/2017, come sostituito — l’esame è denominato esame di maturità e valuta anche il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità, con funzione orientativa.
- Art. 17, c. 9 — il colloquio tiene conto del curriculum dello studente e delle competenze maturate nell’insegnamento trasversale di educazione civica (legge-92-2019), come documentate nel documento del consiglio di classe.
- Art. 18 — attribuzione del punteggio; il bonus fino a tre punti presuppone almeno novanta punti fra credito e prove.
Impostazione della risposta
La qualificazione del fatto viene prima di tutto: non si tratta di una prestazione insufficiente, ma di una prova non svolta. La distinzione è esattamente ciò che il comma 2-bis ha introdotto: l’esame è validamente sostenuto solo se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove. Un colloquio rifiutato non è un colloquio valutato zero.
La competenza è della commissione, non del dirigente: è la commissione che accerta lo svolgimento delle prove e ne trae le conseguenze, verbalizzando la circostanza. Il dirigente, in quanto responsabile della sede d’esame, garantisce che la seduta si svolga regolarmente, che il verbale dia conto puntuale di quanto accaduto e che alla candidata sia stata data effettiva possibilità di sostenere la prova, anche riconvocandola nella stessa sessione se la commissione lo ritiene opportuno.
C’è poi una dimensione che il caso porta con sé e che in sede d’orale pesa: se la candidata è minorenne o se emergono segnali di disagio, la protesta va trattata anche come segnale, con informazione alla famiglia e, se del caso, coinvolgimento dei referenti per il benessere. Il piano disciplinare è un altro: il rifiuto di sostenere una prova non è di per sé un illecito disciplinare.
Atti da produrre
- Verbale della commissione che attesta la mancata effettuazione del colloquio e la conseguente valutazione sull’esito dell’esame.
- Comunicazione formale alla candidata e, se minorenne, alla famiglia.
- Annotazione agli atti della sede d’esame a cura del dirigente.
Errori da evitare
- Attribuire zero al colloquio e procedere al calcolo del punteggio come se la prova fosse stata sostenuta: il comma 2-bis dice il contrario.
- Sostituirsi alla commissione: la decisione non è del dirigente.
- Attivare un procedimento disciplinare per il rifiuto, confondendo due piani distinti.
- Chiudere la questione senza verbalizzare le circostanze: è il verbale che regge l’atto in caso di ricorso.