Identificazione

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 — Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (attuativo dell’art. 1, cc. 180 e 181, lett. i) della legge-107-2015).

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1 — Principi: la valutazione ha finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e documenta lo sviluppo dell’identità personale; è coerente con l’offerta formativa e con i criteri deliberati dal Collegio dei docenti.
  • Art. 2 — Valutazione nella scuola del primo ciclo. Nel testo vigente (mod. legge-150-2024): nella scuola primaria la valutazione periodica e finale è espressa con giudizi sintetici correlati ai livelli di apprendimento; nella secondaria di primo grado resta in decimi; il comportamento è valutato con giudizio sintetico nella primaria e in decimi nella secondaria di primo grado.
  • Art. 3 — Ammissione alla classe successiva nella primaria: la non ammissione è deliberata in casi eccezionali e con motivazione all’unanimità.
  • Art. 5 — Validità dell’anno scolastico nella secondaria di primo grado: frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, salvo deroghe deliberate dal Collegio.
  • Art. 6 — Ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo; c. 2-bis (introdotto dalla L. 150/2024): comportamento inferiore a sei decimi comporta la non ammissione.
  • Art. 7 — Prove nazionali INVALSI: requisito di ammissione all’esame del primo ciclo.
  • Art. 8-9 — Svolgimento ed esito dell’esame di Stato del primo ciclo; certificazione delle competenze.
  • Art. 11 — Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e con DSA.
  • Art. 12-21 — Esame di Stato del secondo ciclo: ammissione dei candidati interni ed esterni, credito scolastico (art. 15, c. 2-bis: punteggio massimo della fascia se comportamento ≥ 9), commissione, prove, esiti, curriculum dello studente.
  • Art. 23 — Istruzione parentale.

Adempimenti generati

scrutini · criteri-valutazione-collegio · esami-di-stato

Vigenza e modifiche

Modificato dalla legge-150-2024 e, per il secondo ciclo, integrato dal dpr-135-2025-valutazione. Gli artt. 12, 16, 17, 18 e 21 sono stati riscritti dal dl-127-2025, che ha ridenominato l’esame conclusivo del secondo ciclo «esame di maturità», ricomposto le commissioni (una ogni due classi, presidente esterno, due membri esterni e due interni per classe), circoscritto il colloquio a quattro discipline individuate annualmente e alzato a novanta punti la soglia per il bonus fino a tre punti. Le modalità operative sono definite annualmente con ordinanza ministeriale: verificare l’OM dell’anno scolastico in corso. Ultima verifica: 2026-09-11.

Collegamenti

valutazione-apprendimenti · valutazione-comportamento · invalsi · dpr-122-2009 · dl-127-2025

Fonti

dlgs-62-2017