Cosa

Controllo delle iscrizioni, delle frequenze e dei casi di evasione o abbandono dell’obbligo di istruzione, con le segnalazioni al sindaco e, nei casi previsti, all’autorità giudiziaria.

Base normativa

Art. 34 costituzione · art. 1, c. 622 legge-296-2006 · dlgs-76-2005 (diritto-dovere) · art. 114 dlgs-297-1994 come integralmente sostituito dall’art. 12 del dl-123-2023 · art. 23 dlgs-62-2017 per l’istruzione parentale.

Quando

  • Entro il mese di ottobre: trasmissione al sindaco dei dati degli alunni soggetti all’obbligo regolarmente iscritti, nelle more dell’attivazione dell’ANIST (art. 114, c. 2).
  • In corso d’anno: individuazione degli alunni assenti più di quindici giorni, anche non consecutivi, in tre mesi senza giustificati motivi; se l’alunno non riprende la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile, avviso al sindaco entro i successivi sette giorni (art. 114, c. 4).
  • Costituisce comunque elusione dell’obbligo la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Chi

Dirigente scolastico (titolare dell’obbligo di verifica e di avviso), coordinatori di classe e segreteria didattica per il monitoraggio; sindaco per l’ammonizione; pubblico ministero e procura presso il tribunale per i minorenni per i profili penali (art. 570-ter c.p.).

Come — passi operativi

  1. Verifica dell’anagrafe degli studenti e delle iscrizioni; raccordo con le scuole di provenienza per i trasferimenti.
  2. Trasmissione al sindaco, entro ottobre, dell’elenco degli iscritti soggetti all’obbligo.
  3. Monitoraggio periodico delle assenze sul registro elettronico con il criterio dei quindici giorni in tre mesi.
  4. Comunicazione formale e tracciabile al responsabile dell’adempimento (genitore o tutore).
  5. Decorsi sette giorni senza ripresa della frequenza, avviso al sindaco entro sette giorni.
  6. Per l’istruzione parentale: acquisizione della comunicazione dei genitori e verifica tramite esame di idoneità annuale.

Atti da produrre

Elenco trasmesso al sindaco (protocollato); comunicazioni alle famiglie; avviso al sindaco; eventuale segnalazione ai servizi sociali; verbali del consiglio di classe sui casi a rischio.

Responsabilità e rischi

L’omessa vigilanza espone a responsabilità dirigenziale e, nei casi più gravi, concorre alle fattispecie di art. 570-ter c.p. a carico dei responsabili dell’obbligo (l’art. 731 c.p. è stato abrogato dall’art. 12, c. 3 del d.l. 123/2023). Il trattamento dei dati trasmessi al sindaco segue il decreto ministeriale previsto dall’art. 114, c. 3, sentito il garante-privacy.

Collegamenti

obbligo-istruzione · scrutini · patto-corresponsabilita · dl-123-2023 · dlgs-286-1998

Fonti

giannelli-concorso-ds-prova-orale · testo in raw/normativa/dl-123-2023.md