Cosa
Controllo delle iscrizioni, delle frequenze e dei casi di evasione o abbandono dell’obbligo di istruzione, con le segnalazioni al sindaco e, nei casi previsti, all’autorità giudiziaria.
Base normativa
Art. 34 costituzione · art. 1, c. 622 legge-296-2006 · dlgs-76-2005 (diritto-dovere) · art. 114 dlgs-297-1994 come integralmente sostituito dall’art. 12 del dl-123-2023 · art. 23 dlgs-62-2017 per l’istruzione parentale.
Quando
- Entro il mese di ottobre: trasmissione al sindaco dei dati degli alunni soggetti all’obbligo regolarmente iscritti, nelle more dell’attivazione dell’ANIST (art. 114, c. 2).
- In corso d’anno: individuazione degli alunni assenti più di quindici giorni, anche non consecutivi, in tre mesi senza giustificati motivi; se l’alunno non riprende la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile, avviso al sindaco entro i successivi sette giorni (art. 114, c. 4).
- Costituisce comunque elusione dell’obbligo la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
Chi
Dirigente scolastico (titolare dell’obbligo di verifica e di avviso), coordinatori di classe e segreteria didattica per il monitoraggio; sindaco per l’ammonizione; pubblico ministero e procura presso il tribunale per i minorenni per i profili penali (art. 570-ter c.p.).
Come — passi operativi
- Verifica dell’anagrafe degli studenti e delle iscrizioni; raccordo con le scuole di provenienza per i trasferimenti.
- Trasmissione al sindaco, entro ottobre, dell’elenco degli iscritti soggetti all’obbligo.
- Monitoraggio periodico delle assenze sul registro elettronico con il criterio dei quindici giorni in tre mesi.
- Comunicazione formale e tracciabile al responsabile dell’adempimento (genitore o tutore).
- Decorsi sette giorni senza ripresa della frequenza, avviso al sindaco entro sette giorni.
- Per l’istruzione parentale: acquisizione della comunicazione dei genitori e verifica tramite esame di idoneità annuale.
Atti da produrre
Elenco trasmesso al sindaco (protocollato); comunicazioni alle famiglie; avviso al sindaco; eventuale segnalazione ai servizi sociali; verbali del consiglio di classe sui casi a rischio.
Responsabilità e rischi
L’omessa vigilanza espone a responsabilità dirigenziale e, nei casi più gravi, concorre alle fattispecie di art. 570-ter c.p. a carico dei responsabili dell’obbligo (l’art. 731 c.p. è stato abrogato dall’art. 12, c. 3 del d.l. 123/2023). Il trattamento dei dati trasmessi al sindaco segue il decreto ministeriale previsto dall’art. 114, c. 3, sentito il garante-privacy.
Collegamenti
obbligo-istruzione · scrutini · patto-corresponsabilita · dl-123-2023 · dlgs-286-1998
Fonti
giannelli-concorso-ds-prova-orale · testo in raw/normativa/dl-123-2023.md