Cosa

Gestione dei passaggi fra percorsi, indirizzi, articolazioni e opzioni della scuola secondaria di secondo grado: colloqui orientativi nel primo biennio ed esami integrativi dal secondo anno in poi.

Base normativa

Art. 1, c. 7 del dlgs-226-2005, come novellato dall’art. 1, c. 3 del d.l. 127/2025 convertito dalla legge 164/2025 — attuato da om-163-2026-esami-integrativi, artt. 1-4.

Quando

  • Entro il 31 gennaio di ciascun anno scolastico: richieste di inserimento degli studenti iscritti al primo o al secondo anno (art. 1, c. 1, lett. a).
  • Sessione speciale unica che deve terminare prima dell’inizio delle lezioni: svolgimento degli esami integrativi (art. 2, c. 3). Il calendario è fissato dal DS in tempo utile per darne adeguata conoscenza ai candidati.

Chi

Dirigente scolastico della scuola ricevente: definisce il calendario sentito il Collegio dei docenti, nomina e presiede la commissione (o delega). Collegio dei docenti: consultazione obbligatoria sul calendario. Commissione: almeno tre docenti della classe di destinazione, rappresentativi di tutte le discipline d’esame. Consiglio di classe: valutazione positiva nel passaggio da percorso quinquennale a quadriennale (art. 3, c. 2, lett. b). USR: vigilanza (art. 5).

Come — passi operativi

  1. Acquisire la richiesta di passaggio e verificare in quale fattispecie ricade (art. 1 senza esame, art. 2 con esami integrativi, art. 3 per i quadriennali, art. 4 per la provenienza da scuole straniere).
  2. Nei casi dell’art. 1, svolgere il colloquio orientativo per rilevare le carenze, verbalizzandone l’esito.
  3. Nei casi dell’art. 2, individuare le discipline o parti di discipline non coincidenti con il percorso di provenienza confrontando i quadri orari; se il passaggio riguarda solo lingue straniere diverse, limitare l’esame a quelle.
  4. Portare il calendario all’esame del Collegio dei docenti e comunicarlo ai candidati con congruo anticipo.
  5. Nominare la commissione con decreto e convocarla; assicurare che tutte le discipline d’esame siano rappresentate.
  6. Svolgere le prove nella sessione speciale, prima dell’inizio delle lezioni; soglia di superamento 6/10 in ciascuna disciplina.
  7. Deliberare l’inserimento nella classe e attivare gli interventi didattici integrativi previsti dall’art. 1, c. 2.

Atti da produrre

Verbale del colloquio orientativo · delibera/parere del Collegio dei docenti sul calendario · decreto di nomina e di presidenza della commissione · calendario comunicato ai candidati · verbali delle prove e dell’esito · provvedimento di iscrizione e aggiornamento del fascicolo dello studente.

Responsabilità e rischi

Il mancato rispetto della sessione speciale (esami dopo l’inizio delle lezioni), una commissione priva di docenti di una disciplina d’esame o un esame esteso a discipline coincidenti con il percorso di provenienza espongono l’atto ad annullamento e la scuola a contenzioso. La valutazione dei passaggi non è discrezionale: le fattispecie sono tipizzate dall’ordinanza. Per i minori stranieri soggetti all’obbligo si applica l’art. 45, c. 2 del dpr-394-1999, non gli esami integrativi.

Collegamenti

om-163-2026-esami-integrativi · dlgs-226-2005 · formazione-classi · vigilanza-obbligo-istruzione

Fonti

om-163-2026-esami-integrativi