Identificazione

Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 — «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175. Testo multivigente acquisito da Normattiva: 44 articoli, di cui rilevano per la scuola gli artt. 13 e 25-bis-28.

Gerarchia e collocazione

Atto avente forza di legge. Attua la Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR (riforma degli istituti tecnici e professionali) e costituisce la base giuridica dei regolamenti di revisione dell’istruzione tecnica che sostituiranno il dpr-88-2010.

Ambito di applicazione

Istituti tecnici e professionali statali e paritari; per l’art. 25-bis, anche istituzioni formative regionali, ITS Academy e percorsi IFTS.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 13 — incremento di 30 milioni di euro per il 2022 del contributo alle scuole paritarie ex art. 1, c. 13 della L. 62/2000, per il fabbisogno energetico.
  • Art. 25-bis — inserito dall’art. 1 della legge-121-2024: istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale e i percorsi quadriennali sperimentali. Vedi la pagina della legge istitutiva.
  • Art. 26, c. 1 — dispone la revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici con uno o più regolamenti, per adeguare i curricoli alle esigenze del settore produttivo secondo gli obiettivi del PNRR e del Piano «Industria 4.0».
  • Art. 26, c. 2 — criteri: aggiornamento dei profili con rafforzamento delle competenze generali e tecnico-professionali, anche in relazione al made in Italy (lett. a, n. 1); connessione al tessuto socio-economico-produttivo del territorio e apporto formativo delle imprese (lett. a, n. 1-bis); didattica per competenze e unità di apprendimento, con incremento degli spazi di flessibilità (lett. a, n. 2); continuità con l’istruzione terziaria e con gli ITS Academy ex legge-99-2022 (lett. b); formazione dei docenti (lett. c); «Patti educativi 4.0» regionali o interregionali (lett. d); erogazione diretta di percorsi di istruzione tecnica da parte dei CPIA (lett. e); internazionalizzazione (lett. f).
  • Art. 26, c. 3 — gli studenti possono chiedere, prima della conclusione del percorso, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli EQF.
  • Art. 26, c. 4 — i regolamenti sono adottati ex art. 17, c. 2 della legge-400-1988, su proposta del Ministro dell’istruzione, acquisito il parere della Conferenza unificata.
  • Art. 26, c. 4-bis — in prima applicazione, per l’a.s. 2025/2026, le misure attuative dei criteri del c. 2 sono individuate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, a invarianza di risorse.
  • Art. 26, c. 5 — norma di abrogazione differita: «con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell’istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni previste nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88». L’abrogazione del dpr-88-2010 non è dunque immediata: opera solo quando entrano in vigore i regolamenti di revisione e soltanto per le disposizioni da essi espressamente individuate.
  • Art. 26-bis — scansione temporale della riforma: si attua dall’a.s. 2026/2027 con il decreto ministeriale dell’art. 26, c. 4-bis, ed è introdotta per le classi prime dal 2026/2027, le seconde dal 2027/2028, le terze dal 2028/2029, le quarte dal 2029/2030 e le quinte dal 2030/2031. Dall’a.s. 2026/2027 gli istituti tecnici rilasciano, come enti titolati ex art. 2, c. 1, lett. g del D.Lgs. 13/2013 e a domanda dell’interessato, la certificazione delle competenze progressivamente acquisite.
  • Art. 27 — modifica il D.Lgs. 61/2017 sugli istituti professionali: raccordo con il mondo del lavoro e le tecnologie 4.0, e linee guida ministeriali per la semplificazione amministrativa dei passaggi fra percorsi (art. 8, c. 2).
  • Art. 28 — istituisce l’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale, quindici esperti nominati con decreto ministeriale, che può proporre l’aggiornamento degli indirizzi, delle articolazioni e delle linee guida; la partecipazione di personale scolastico non dà diritto a esoneri né genera oneri di sostituzione.

Adempimenti generati

  • Programmazione dell’adeguamento dei curricoli degli istituti tecnici secondo la scansione dell’art. 26-bis, a partire dalle classi prime 2026/2027.
  • Gestione della certificazione delle competenze a domanda in corso di percorso (art. 26, c. 3 e art. 26-bis, c. 2).
  • candidatura-percorsi-quadriennali-filiera per i percorsi dell’art. 25-bis.
  • esami-integrativi-passaggi-indirizzo, alla luce delle linee guida sui passaggi previste dall’art. 27.

Vigenza e modifiche

Vigente e più volte modificato: il testo acquisito registra soppressioni disposte dal D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024 e dal D.L. 45/2025, e l’inserimento dell’art. 25-bis a opera della L. 121/2024. I regolamenti di revisione dell’istruzione tecnica previsti dall’art. 26, c. 1 e il decreto ministeriale dell’art. 26, c. 4-bis non sono acquisiti in raw/: finché non è verificata la loro entrata in vigore, il dpr-88-2010 resta vigente. Ultima verifica su Normattiva: 2026-09-14.

Collegamenti

dpr-88-2010 · legge-121-2024 · legge-99-2022 · dlgs-226-2005 · legge-400-1988 · curricolo · certificazione-competenze · pnrr-missione-4 · invalsi

Fonti

dl-144-2022