Identificazione

Legge 8 agosto 2024, n. 121 — «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» (codice redazionale 24G00139). Quattro articoli.

Gerarchia e collocazione

Legge ordinaria novellatrice: l’art. 1 inserisce l’art. 25-bis nel dl-144-2022, prima dell’art. 26. La disciplina operativa va quindi letta nel testo del D.L. 144/2022 conv. L. 175/2022. Gli artt. 2 e 3 istituiscono invece organismi ministeriali propri.

Ambito di applicazione

Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (istituti tecnici e professionali in primo luogo), istituzioni formative accreditate dalle Regioni, ITS Academy, percorsi IFTS. La partecipazione delle Regioni è volontaria, tramite gli accordi dell’art. 25-bis, c. 3.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1 (art. 25-bis, c. 1 del D.L. 144/2022) — istituisce, dall’anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo del c. 2, dai percorsi degli ITS Academy (legge-99-2022), dai percorsi di istruzione e formazione professionale del capo III del dlgs-226-2005 e dai percorsi IFTS (D.P.C.M. 25 gennaio 2008).
  • Art. 25-bis, c. 2 — attiva percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado ai sensi dell’art. 11 del dpr-275-1999, assicurando il conseguimento delle competenze del profilo educativo, culturale e professionale del quinquennio; restano ferme le norme sull’esame di Stato (dlgs-62-2017); l’attuazione avviene a invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e in assenza di esuberi.
  • Art. 25-bis, c. 3 — Regioni e USR possono stipulare accordi, anche con ITS Academy, università e AFAM, e istituire reti denominate «campus», eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali.
  • Art. 25-bis, cc. 4-5 — chi ha conseguito il diploma professionale IeFP può accedere agli ITS Academy in deroga all’art. 1, c. 2 della L. 99/2022, a due condizioni (adesione dell’istituzione formativa alla filiera e validazione dei percorsi su base INVALSI); può inoltre sostenere l’esame di Stato presso l’istituto professionale assegnato dall’USR, in deroga all’esame preliminare dell’art. 14, c. 2 del D.Lgs. 62/2017 e alla frequenza del corso annuale.
  • Art. 25-bis, c. 6 — contenuti obbligati delle sperimentazioni e degli accordi: ampliamento dell’offerta formativa nei limiti della quota di flessibilità, promozione dei passaggi fra percorsi, quadriennalità, didattica laboratoriale, contratti di prestazione d’opera per attività di insegnamento e per i PCTO con soggetti del sistema delle imprese, certificazione delle competenze trasversali e tecniche.
  • Art. 25-bis, c. 7 — contenuti facoltativi: CLIL e compresenza del conversatore di lingua straniera; accordi di partenariato per la co-progettazione, i PCTO e l’apprendistato ex artt. 43 e 45 del D.Lgs. 81/2015; valorizzazione delle opere dell’ingegno realizzate nei percorsi.
  • Art. 25-bis, c. 8 — decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con MEF, Lavoro e MUR, previa intesa in Conferenza unificata, per criteri di stipula degli accordi, modalità di adesione ai campus, numero massimo di istituzioni coinvolte e raccordi con università e AFAM. L’art. 1, c. 2 della legge fissa il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore.
  • Art. 1, c. 3 — in prima applicazione, le deroghe dei cc. 4 e 5 possono applicarsi ai percorsi quadriennali già attivati nel progetto nazionale di sperimentazione per l’a.s. 2024/2025.
  • Art. 2 — istituisce presso il Ministero, dal 1° gennaio 2024, la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, di livello dirigenziale generale, con funzioni di raccordo con il sistema produttivo, supporto alla progettazione dei percorsi e dei PCTO e promozione dell’adesione della IeFP al sistema nazionale di valutazione coordinato dall’INVALSI.
  • Art. 3 — istituisce presso la Struttura tecnica il Comitato di monitoraggio nazionale, presieduto dal coordinatore e composto anche da Regioni, parti sociali, INVALSI e INDIRE, che può proporre l’aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali; partecipazione senza compensi.

Adempimenti generati

candidatura-percorsi-quadriennali-filiera — delibera degli organi collegiali, candidatura nei limiti del contingente definito dal decreto ministeriale, progettazione del quadriennio con la quota di flessibilità, accordi di partenariato per PCTO e apprendistato. Collegato a predisposizione-ptof e esami-integrativi-passaggi-indirizzo.

Vigenza e modifiche

Vigente. Il testo acquisito registra modifiche successive all’art. 2 (assegnazione di un dirigente di livello non generale, raccordo con il Dipartimento competente, rideterminazione degli oneri). Il decreto ministeriale dell’art. 25-bis, c. 8 non è acquisito in raw/; le istruzioni operative su campus e candidature sono trattate in circolare-2307-2026-filiera-tecnologico-professionale e avviso-89057-2025-campus-formativi-integrati. Ultima verifica su Normattiva: 2026-09-14.

Collegamenti

dl-144-2022 · legge-99-2022 · dlgs-226-2005 · dpr-275-1999 · dlgs-62-2017 · dm-215-2024-campus-didattici-formativi · pcto · autonomia-scolastica · invalsi

Fonti

legge-121-2024