Definizione

Percorsi obbligatori nel secondo ciclo (già alternanza scuola-lavoro), disciplinati dall’art. 1, cc. 784-787 della L. 145/2018 e dal D.Lgs. 77/2005.

Attenzione alla denominazione. L’art. 1, c. 784-octies della L. 145/2018 dispone che «a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro»» e che la vecchia denominazione, «ovunque ricorra, è da intendersi sostituita». Restano fermi obblighi di attivazione, contenuti, obiettivi e finalità: cambia il nome, non l’istituto. Le pagine del wiki e le linee guida del D.M. 774/2019 usano ancora «PCTO».

Disciplina

  • Monte ore minimo differenziato per tipologia di percorso (licei, tecnici, professionali), definito dalla normativa e dalle linee guida ministeriali.
  • Convenzione con la struttura ospitante, progetto formativo individuale, tutor interno ed esterno.
  • Sicurezza: formazione degli studenti ai sensi del dlgs-81-2008; copertura assicurativa INAIL e RC.
  • Valutazione: gli esiti e la ricaduta sugli apprendimenti e sul comportamento sono valutati dal consiglio di classe secondo criteri deliberati dal Collegio ed esplicitati nel PTOF (art. 4, c. 4 del dpr-122-2009 come riscritto dal dpr-135-2025-valutazione).

Relazioni

curricolo · responsabilita-dirigenziale · dlgs-61-2017