Definizione

Il service learning (in italiano apprendimento-servizio) è una metodologia didattica, non un istituto giuridico: nessuna legge lo definisce, nessuna norma ne impone l’adozione, nessun atto ne disciplina la procedura. Esiste però un nome ministeriale e una definizione ministeriale, il che lo distingue dalle categorie puramente dottrinali.

La definizione reperibile nei testi acquisiti è quella delle Linee guida PCTO, Appendice, scheda C (dm-774-2019-linee-guida-pcto; testo identico negli allegati in raw/circolari/linee-guida-pcto-2019-allegati.md):

«Il Service Learning è una proposta pedagogica, metodologica e didattica che consente allo studente di apprendere (Learning) attraverso il servizio alla Comunità (Service), ossia di imparare misurandosi con i problemi realmente presenti nel proprio contesto di vita».

Le stesse Linee guida elencano gli elementi che lo caratterizzano «nella relazione educativa»: l’attività di ricerca per l’individuazione dell’azione solidale; l’interdisciplinarità, «che prevede un pieno coinvolgimento del corpo docente»; lo sviluppo delle competenze; la partecipazione dello studente e del gruppo classe in collaborazione «con le istituzioni e le associazioni locali (professionali e di volontariato)»; il ruolo attivo dello studente in ideazione, valutazione e realizzazione; «la responsabilità sociale della scuola nel realizzare esperienze di cittadinanza attiva»; l’impegno a promuovere processi di trasformazione «nella dimensione curricolare».

L’elemento identitario che la ricerca INDIRE pone al centro — e che è il discrimine operativo — è la reciprocità: nell’articolo Costruire comunità educanti: il ruolo della leadership nel processo di istituzionalizzazione del Service Learning (IUL Research, vol. 3 n. 5, autori INDIRE: Bielli, Giunti, Lotti, Mazza, Orlandini), il service learning si distingue «da altre tipologie di attività basate sul rapporto tra scuola e territorio, in particolare [per] la reciprocità tra apprendimento e servizio, ovvero il rapporto paritario tra chi offre e chi riceve il servizio realizzato» (fovi-3-1-art-iul-research-3-5). Lo stesso contributo ricostruisce il percorso italiano: sperimentazione avviata nel 2016 in tre regioni, conclusa con le «Olimpiadi» e con la pubblicazione MIUR Una via italiana per il Service Learning; individuazione nel 2018 di tre scuole polo nazionali; conclusione dell’iniziativa nel 2021 con un Festival.

Disciplina

Non c’è una disciplina del service learning: ci sono quattro agganci, di rango e portata diversi, tutti riscontrati sul testo.

1. Educazione civica — l’aggancio più solido

Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica allegate al dm-183-2024-educazione-civica, sezione Indicazioni metodologiche:

«Il laboratorio, la ricerca, il gruppo collaborativo, la riflessione, la discussione, il dibattito intorno a temi significativi, le testimonianze autorevoli, le visite e le uscite sul territorio, le attività di cura e di responsabilità come il service learning, i progetti orientati al servizio nella comunità, alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse, alla cura del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico, gli approcci sperimentali nelle scienze sono tutte attività concrete, da inserire organicamente nel curricolo, che possono permettere agli studenti non solo di “applicare” conoscenze e abilità, ma anche di costruirne di nuove e di sviluppare competenze».

Le Linee guida sono adottate in attuazione dell’art. 3, c. 1 della legge-92-2019: sono atto di indirizzo, non precetto. Ma il loro contenuto si innesta su due disposizioni di legge che invece obbligano:

  • art. 2, c. 3 della legge-92-2019 — le istituzioni scolastiche «prevedono nel curricolo di istituto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo»;
  • art. 8, c. 1 della legge-92-2019 («Scuola e territorio») — «L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva». Il secondo periodo rinvia a un decreto ministeriale, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, che definisca le modalità attuative e i criteri e requisiti per individuare i soggetti con cui le scuole possono collaborare: il wiki non possiede tale decreto e non è accertato che sia stato adottato (vedi Lacune).

È l’unica catena in cui il service learning poggia su una previsione legislativa che impone l’integrazione con esperienze extra-scolastiche, anziché su un documento che la suggerisce.

2. PCTO — una modalità esemplificativa, non una modalità tipica

Le Linee guida PCTO collocano il service learning in appendice e lo qualificano esplicitamente: «In appendice si propongono, a mero scopo esemplificativo, le schede illustrative riguardanti modalità quali Impresa Formativa Simulata, Impresa in azione e Service learning, che possono orientare le scelte delle scuole in ordine alla realizzazione delle attività legate ai percorsi» (§ 4.1 del documento allegato al dm-774-2019-linee-guida-pcto).

Due conseguenze. La prima: realizzare un PCTO in forma di service learning è legittimo e ministerialmente incoraggiato, ma non esonera da nessuno degli adempimenti dei PCTO — convenzione, progetto formativo, tutor, sicurezza, valutazione. La seconda: il service learning non è un PCTO in sé, e al di fuori del secondo ciclo non ha nulla a che vedere con quella disciplina.

Le Linee guida rinviano, per gli aspetti operativi, al documento INDIRE Linee guida per l’implementazione dell’idea «Dentro/fuori la scuola – Service Learning» delle Avanguardie educative: documento tecnico di un ente di ricerca (indire), non fonte del diritto e non posseduto in raw/.

3. I due decreti di finanziamento — effetto esaurito

  • Art. 5, c. 2 del dm-663-2016: per il progetto «Introduzione di metodologie di partecipazione nel sistema scolastico italiano, fra cui la metodologia del Debate e del Service Learning» è assegnato l’importo complessivo di 720.000 euro, di cui 550.000 ripartiti fra le istituzioni scolastiche selezionate dai diciotto USR «per la formazione di studenti e docenti sulle modalità del dibattito scolastico e dell’apprendimento-servizio» (lett. a) e 170.000 per l’organizzazione delle «Olimpiadi di Debate e del Service-Learning nazionali» (lett. b).
  • Art. 22 del dm-851-2017, rubricato «Diffusione del Service Learning - apprendimento-servizio»: «Per sostenere la diffusione del Service Learning presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo è stanziata la somma di euro 300.000,00» (c. 1); sono individuate «complessivamente tre istituzioni scolastiche quali scuole polo nazionali, al Nord, al Centro e al Sud, che hanno cura di organizzare attività di ricerca-azione rivolte a docenti e a studentesse e studenti sull’apprendimento-servizio» (c. 2); la selezione è curata dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici previo avviso pubblico (c. 3).

Entrambi sono decreti di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche adottati ai sensi dell’art. 1, c. 601 della legge-296-2006: atti amministrativi generali a efficacia annuale, che finanziano e non disciplinano. Citarli per sostenere che il service learning «è previsto dalla normativa» è un errore di qualificazione: provano che il Ministero lo ha promosso e finanziato in due esercizi, nulla di più. Entrambe le pagine wiki portano vigenza: da-verificare, il che in questo caso significa semplicemente che l’effetto di spesa è esaurito.

4. L’autonomia didattica — la base che regge sempre

Quando nessuna delle precedenti si applica, resta la base generale: art. 4, c. 5 del dpr-275-1999 — «La scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività». Il service learning è una metodologia: la sua adozione è una scelta di autonomia didattica, il cui unico vincolo è la coerenza con il PTOF (autonomia-scolastica, curricolo).

Che cosa lo distingue dai PCTO

PCTO (dal 2025/2026 «formazione scuola-lavoro»)Service learning
Naturaobbligo ordinamentale del secondo ciclometodologia didattica facoltativa
Basedlgs-77-2005; art. 1, cc. 784-787 della legge 145/2018 (legge-145-2018)art. 4, c. 5 del dpr-275-1999; richiami in atti di indirizzo
Finalità«assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro» (art. 1, c. 1 del dlgs-77-2005); collegamento sistematico fra aula ed esperienza pratica e orientamento (art. 2, c. 1, lett. a-c)rispondere a un bisogno reale della comunità, con reciprocità fra apprendimento e servizio
Monte orenon inferiore a 210 ore (professionali), 150 (tecnici), 90 (licei) nel triennio o secondo biennio e ultimo anno (c. 784, lett. a-c)nessun monte ore proprio; se vale come educazione civica concorre alle 33 ore annue (art. 2, c. 3 della legge-92-2019)
Gradisolo secondo cicloogni grado: le Linee guida sull’educazione civica non pongono limiti
Soggetti esternielenco tipizzato dall’art. 1, c. 2 del dlgs-77-2005: imprese, associazioni di rappresentanza, camere di commercio, enti pubblici e privati «ivi inclusi quelli del terzo settore», ordini professionali, musei e istituti del patrimonio culturale, enti del patrimonio ambientale, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONInessun elenco; i partner si individuano con gli strumenti dell’autonomia
Atto con i terziconvenzione obbligatoria, a titolo gratuito (art. 3, c. 1 del dlgs-77-2005), che «regola i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti… ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti» (art. 3, c. 4)nessuna convenzione tipica; se il percorso coinvolge terzi serve comunque un accordo ex art. 7, cc. 8-9 del dpr-275-1999
Tutortutor interno ed esterno (art. 5 del dlgs-77-2005)nessuna figura obbligatoria
Valutazioneart. 6 del dlgs-77-2005 e disciplina richiamata in pctonessun regime proprio: confluisce nella valutazione della disciplina o dell’educazione civica

Avvertenza di nomenclatura. L’art. 1, c. 784-octies della legge 145/2018 dispone che, «fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati “formazione scuola-lavoro”», e che la vecchia denominazione, «ovunque ricorra, è da intendersi sostituita». La pagina pcto non ne dà conto: è una contraddizione interna al wiki da sanare.

Che cosa lo distingue dal volontariato

La differenza è netta e sta nella libertà della scelta e nella natura curricolare dell’attività.

L’art. 17, c. 2 del dlgs-117-2017 (Codice del Terzo settore) definisce volontario «una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità… in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro»; il c. 3 aggiunge che l’attività «non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario»; il c. 1 impone agli ETS di iscrivere in apposito registro i volontari non occasionali.

Lo studente impegnato in un percorso di service learning non è un volontario: partecipa a un’attività programmata dagli organi della scuola, inserita nel curricolo, svolta di norma in orario scolastico e valutata. Ne discendono tre conseguenze operative:

  1. La vigilanza resta della scuola per tutta la durata dell’attività, anche fuori dall’edificio (vigilanza-alunni); non si trasferisce all’ente ospitante per il fatto che l’attività sia «di servizio».
  2. La copertura assicurativa va verificata prima dell’uscita, come per ogni attività fuori sede.
  3. Non si applica il regime del volontariato: niente iscrizione nel registro dei volontari dell’ETS, nessun rimborso spese secondo l’art. 17, cc. 3 e 4.

Se invece lo studente aderisce a titolo individuale, fuori dall’orario e dal curricolo, a un’attività di un ente del Terzo settore, si è nel volontariato e la scuola è estranea al rapporto: non può valutarlo come apprendimento né assumerne la responsabilità. Sovrapporre i due piani — tipico della progettazione frettolosa — è il rischio maggiore di questa metodologia.

Che cosa comporta per la scuola

Progettazione.

  1. Delibera del collegio dei docenti. L’adozione di una metodologia che incide sul funzionamento didattico rientra nel potere deliberante dell’art. 7, c. 2, lett. a) del dlgs-297-1994 («cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare… i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare»), esercitato «nel rispetto della libertà di insegnamento»; se il percorso assume carattere sperimentale, viene in rilievo la lett. f). Non è una decisione del dirigente (collegio-docenti).
  2. Inserimento nel PTOF. Art. 3, cc. 1 e 4 del dpr-275-1999: il piano esplicita la progettazione curricolare ed extracurricolare, è elaborato dal collegio sulla base degli indirizzi del dirigente e approvato dal consiglio di istituto (predisposizione-ptof, atto-indirizzo-dirigente). Senza questo passaggio, il percorso è un’iniziativa isolata, non una scelta d’istituto.
  3. Consiglio di istituto per ciò che gli compete: criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività «parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche» (art. 10, c. 3, lett. e) del dlgs-297-1994), partecipazione dell’istituto ad attività culturali «di particolare interesse educativo» (lett. g), impiego dei mezzi finanziari (c. 2) — consiglio-istituto.
  4. Tempo scuola. Se il percorso richiede un’organizzazione oraria diversa, gli strumenti sono quelli dell’art. 4, c. 2 del dpr-275-1999: articolazione modulare del monte ore, unità di insegnamento non coincidenti con l’ora, gruppi di alunni di classi o anni diversi, aggregazione delle discipline in aree (flessibilita-oraria). Per l’educazione civica, la quota di autonomia è espressamente richiamata dall’art. 2, c. 3 della legge-92-2019.

Valutazione. Non si valuta il servizio: si valutano gli apprendimenti. Tre regimi possibili, a seconda di come il percorso è incardinato:

  • come attività di educazione civica: art. 2, c. 6 della legge-92-2019 — l’insegnamento «è oggetto delle valutazioni periodiche e finali» e il docente coordinatore «formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento»;
  • come PCTO: art. 6 del dlgs-77-2005 e disciplina richiamata in pcto;
  • come attività curricolare disciplinare o interdisciplinare: criteri deliberati dal collegio (criteri-valutazione-collegio, valutazione-apprendimenti), con eventuale ricaduta sulla certificazione-competenze.

In tutti i casi i criteri devono essere deliberati prima e resi espliciti nel PTOF: valutare a posteriori un’esperienza progettata senza criteri è il vizio ricorrente di questi percorsi.

Rapporti con i soggetti esterni. Gli strumenti sono quelli ordinari dell’autonomia, e vanno scelti consapevolmente:

  • convenzione o accordo ex art. 7, c. 8 del dpr-275-1999 con «istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi»;
  • accordo ex art. 7, c. 9, per «il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale», con deposito presso la segreteria (accordi-di-rete, reti-di-scuole);
  • patto educativo di comunità, quando il percorso si inserisce in una cornice territoriale più ampia, con le cautele indicate in patto-educativo-di-comunita (istituto nominato e finanziato, non disciplinato);
  • convenzione PCTO ex artt. 1, c. 2 e 3 del dlgs-77-2005, se il percorso è imputato al monte ore dei PCTO: in tal caso la convenzione è obbligatoria, a titolo gratuito, e deve regolare salute e sicurezza (art. 3, c. 4), con gli obblighi formativi del dlgs-81-2008.

Qualunque sia lo strumento, l’atto deve individuare le parti, l’oggetto, la durata, i referenti, le responsabilità e la copertura assicurativa. Un «protocollo d’intesa» generico, senza obbligazioni determinate, non regola nulla e lascia scoperta la scuola nel momento in cui qualcosa va storto.

Relazioni

pcto · curricolo · autonomia-scolastica · flessibilita-oraria · ptof · orientamento · comunita-educante · patto-educativo-di-comunita · reti-di-scuole · vigilanza-alunni · valutazione-apprendimenti · certificazione-competenze · predisposizione-ptof · accordi-di-rete · criteri-valutazione-collegio · collegio-docenti · consiglio-istituto · indire · legge-92-2019 · dlgs-77-2005 · dpr-275-1999 · dlgs-117-2017 · dm-183-2024-educazione-civica · dm-774-2019-linee-guida-pcto · dm-663-2016 · dm-851-2017

Orientamenti contrastanti

«È previsto dalla normativa». È l’affermazione più diffusa e la meno sostenibile. Il service learning è nominato da due decreti di riparto (2016 e 2017), esemplificato in appendice alle Linee guida PCTO (2019) e citato fra le metodologie nelle Linee guida sull’educazione civica (2024). Nessuno di questi atti è legge; l’unico obbligo di legge in materia è l’integrazione dell’educazione civica con esperienze extra-scolastiche (art. 8, c. 1 della legge-92-2019), che non nomina il service learning. Un collegio può adottarlo, nessuna autorità può imporlo alla singola scuola.

Service learning e «scuola di comunità». I materiali FOVI tendono a saldare il service learning ai patti educativi di comunità e alla «scuola estesa»: la rielaborazione 6.1 riporta, per il caso Verona-Cadidavid, un service learning come «servizio vicendevole», e lo elenca fra le ricadute didattiche dei patti (fovi-6-1-rielaborazione); la 7.1 lo colloca nel microsistema didattico-formativo della scuola estesa (fovi-7-1-rielaborazione); la 6.2 lo associa al Piano Estate e all’outdoor education (fovi-6-2-rielaborazione). È una lettura organizzativa plausibile, ma i due piani restano distinti: il patto è un atto negoziale fra soggetti, il service learning è un metodo didattico. Un patto può ospitare percorsi di service learning; un percorso di service learning non richiede un patto.

L’«istituzionalizzazione». La ricerca INDIRE misura il grado di istituzionalizzazione del service learning con la griglia di Andrew Furco adattata al contesto italiano (fovi-3-1-art-iul-research-3-5). «Istituzionalizzazione» è qui un concetto organizzativo — la pratica diventa routinaria, diffusa, sostenuta — e non ha niente a che vedere con un riconoscimento normativo. Usare il termine in sede d’esame senza questa precisazione induce in errore.

Lacune

  • Decreto attuativo dell’art. 8, c. 1 della legge-92-2019 (criteri e requisiti dei soggetti esterni con cui le scuole possono collaborare per l’educazione civica): non posseduto in raw/, adozione non accertata. Da verificare sul portale MIM e in Gazzetta Ufficiale; se adottato, va acquisito e schedato, perché inciderebbe direttamente sulla scelta dei partner.
  • Documento MIUR Una via italiana per il Service Learning e Linee guida INDIRE «Dentro/fuori la scuola – Service Learning» (Avanguardie educative), entrambi richiamati rispettivamente dalla ricerca INDIRE e dalle Linee guida PCTO: non posseduti. Non sono fonti del diritto, ma sono i soli testi operativi di riferimento citati da un atto ministeriale.
  • Non risultano in raw/ pronunce giurisprudenziali sul service learning.

Fonti

dm-774-2019-linee-guida-pcto · linee-guida-pcto-2019-allegati · dm-183-2024-linee-guida-educazione-civica · dm-663-2016 · dm-851-2017 · legge-92-2019 · legge-145-2018 · dlgs-77-2005 · dpr-275-1999 · dlgs-297-1994 · dlgs-117-2017 · fovi-3-1-art-iul-research-3-5 · fovi-6-1-rielaborazione · fovi-6-2-rielaborazione · fovi-7-1-rielaborazione · fovi-1-4-volume-monitorare-miglioramento