Identificazione
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 — Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Testo multivigente scaricato da Normattiva il 2026-10-17, che lo dà «vigente al 17-10-2026».
Gerarchia e collocazione
Decreto legislativo: fonte primaria, adottato in attuazione della delega della L. 106/2016 (legge di riforma del Terzo settore, non posseduta dal wiki). Attua sul piano procedimentale l’art. 118, quarto comma, della Costituzione (costituzione) — la sussidiarietà orizzontale — e si innesta sul procedimento amministrativo della legge-241-1990, cui l’art. 55, c. 1 rinvia espressamente.
Per la scuola è il testo che rende verificabile ciò che finora il wiki poteva solo citare per sentito dire: gli istituti di co-programmazione e co-progettazione su cui si regge la cosiddetta amministrazione condivisa fra istituzione scolastica ed enti del Terzo settore (patto-educativo-di-comunita).
Ambito di applicazione
Enti del Terzo settore (ETS) iscritti al Registro unico nazionale, e — per gli artt. 55-57 — tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2 del dlgs-165-2001, categoria che comprende le istituzioni scolastiche statali. Il Codice non è una norma scolastica: lo diventa quando la scuola, come amministrazione procedente, apre un procedimento di coinvolgimento degli ETS.
Contenuto rilevante per il DS
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Art. 5 — Attività di interesse generale. Elenca alle lettere a)-z) le attività che qualificano un ente come ETS, se esercitate «in via esclusiva o principale […] senza scopo di lucro» per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tre lettere interessano direttamente la scuola:
- lett. d) — «educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 […] nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa»;
- lett. l) — «formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa»;
- lett. i) e lett. t) — attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e attività sportive dilettantistiche.
L’elenco è tassativo ma aggiornabile con D.P.C.M. ex art. 17, c. 3 della L. 400/1988, su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza unificata (art. 5, c. 2). Conseguenza operativa: prima di qualificare come ETS il partner di un patto o di una convenzione, si verifica che l’attività oggetto dell’accordo rientri in una di queste lettere e che l’ente sia iscritto al RUNTS.
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Art. 55 — Coinvolgimento degli enti del Terzo settore. È la norma chiave.
- c. 1: in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, «nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento», nel rispetto dei principi della L. 241/1990 e delle norme sui procedimenti specifici, «in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona».
- c. 2: la co-programmazione «è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili».
- c. 3: la co-progettazione «è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2».
- c. 4: l’individuazione degli ETS con cui attivare il partenariato avviene «anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento», previa definizione da parte dell’amministrazione procedente di obiettivi generali e specifici, durata, caratteristiche essenziali dell’intervento, criteri e modalità di individuazione dei partner.
Tre letture che il dirigente deve trarne. Primo: il coinvolgimento è un procedimento amministrativo, non un accordo informale — ha un’amministrazione procedente, un atto di avvio, criteri predefiniti e un provvedimento finale. Secondo: la co-progettazione presuppone la co-programmazione (il c. 3 rinvia agli strumenti di programmazione del c. 2), quindi non si salta il primo passaggio. Terzo: il c. 1 riferisce il coinvolgimento alle funzioni di programmazione e organizzazione territoriale dei servizi: è una funzione che nel settore sociale fa capo all’ente locale, e la scuola vi partecipa come amministrazione fra le altre, non come titolare esclusiva.
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Art. 56 — Convenzioni. Le amministrazioni pubbliche «possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato» (c. 1). Le convenzioni «possono prevedere esclusivamente il rimborso […] delle spese effettivamente sostenute e documentate» (c. 2). La scelta avviene «mediante procedure comparative riservate alle medesime», nel rispetto di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, verificando requisiti di moralità professionale e adeguata attitudine, da valutare su struttura, attività svolta, finalità, numero di aderenti, risorse e capacità tecnica e professionale (c. 3). Il c. 3-bis impone la pubblicazione degli atti di indizione e dei provvedimenti finali sui siti informatici delle amministrazioni procedenti e nella sezione «Amministrazione trasparente», con applicazione del dlgs-33-2013. Il c. 4 elenca il contenuto obbligato della convenzione: durata, contenuto e modalità dell’intervento volontario, numero ed eventuale qualifica professionale delle persone impegnate, modalità di coordinamento fra volontari, lavoratori e operatori dei servizi pubblici, coperture assicurative ex art. 18, rapporti finanziari con il dettaglio delle spese rimborsabili (fra cui necessariamente gli oneri assicurativi), modalità di risoluzione, verifica delle prestazioni e controllo di qualità, rimborso delle sole spese effettive «con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili».
Il confronto con l’di-129-2018 è obbligato: la convenzione ex art. 56 non è un affidamento a titolo oneroso e non sostituisce le regole dell’attività negoziale della scuola. Due limiti pesano più degli altri: l’oggetto è circoscritto alle attività o servizi sociali di interesse generale, e la controparte può essere solo un’organizzazione di volontariato o un’associazione di promozione sociale iscritta da almeno sei mesi al RUNTS — non un qualsiasi ETS, non una cooperativa sociale, non un’impresa sociale.
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Art. 57 — Trasporto sanitario di emergenza e urgenza. Regime speciale di affidamento in convenzione; non riguarda la scuola, ma spiega perché gli artt. 55-57 formino una sequenza di deroghe progressive al mercato.
Adempimenti generati
Il Codice non genera adempimenti periodici per il dirigente scolastico. Genera presupposti di legittimità quando la scuola stipula accordi con enti del Terzo settore: iscrizione al RUNTS della controparte (artt. 5, 56, c. 1), procedura comparativa e pubblicazione (art. 56, cc. 3 e 3-bis), contenuto obbligato della convenzione (art. 56, c. 4), delibera del consiglio-istituto ex art. 45 del di-129-2018.
Si collega a accordi-di-rete (per distinzione: la rete è fra scuole, il partenariato ex art. 55 è con soggetti privati) e agli obblighi di pubblicazione di amministrazione-trasparente.
Vigenza e modifiche
Vigente. Normattiva riporta «vigente al 17-10-2026». Il testo acquisito è multivigente: le parti fra doppie parentesi tonde sono modifiche successive. L’art. 56 reca il c. 3-bis aggiunto da intervento successivo; l’art. 5 è stato integrato alle lett. e) ed f) e all’art. 6 con rinvii al D.Lgs. 36/2021 sullo sport.
Limite dichiarato. La giurisprudenza costituzionale e amministrativa sugli artt. 55-56 — segnatamente sul rapporto fra amministrazione condivisa e codice dei contratti pubblici — non è posseduta dal wiki: raw/giurisprudenza/ contiene cinque sole pronunce della Corte costituzionale, tutte su inclusione e diritto allo studio. Il rapporto fra l’art. 55 e il dlgs-36-2023 non va quindi ricostruito a memoria. Ultima verifica: 2026-10-17.
Collegamenti
costituzione · legge-241-1990 · dlgs-165-2001 · dlgs-33-2013 · dlgs-36-2023 · legge-328-2000 · dl-104-2020 · di-129-2018 · patto-educativo-di-comunita · reti-di-scuole · consiglio-istituto