Identificazione

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 — Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (legge-126-2020). Testo multivigente scaricato da Normattiva il 2026-10-17.

Da non confondere con il dl-104-2013, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 sull’istruzione, convertito dalla legge-128-2013: stesso numero, atti diversi e distanti sette anni. L’omonimia ricorre nei materiali di preparazione e va disinnescata citando sempre la data.

Gerarchia e collocazione

Decreto-legge convertito: fonte primaria. Provvedimento emergenziale della fase COVID-19, in continuità con il D.L. 34/2020 («rilancio», conv. L. 77/2020) di cui incrementa il fondo dell’art. 235 e potenzia le misure dell’art. 231-bis. Per la scuola è l’atto che ha finanziato i patti educativi di comunità e che ha esteso alla valutazione periodica della primaria il giudizio descrittivo introdotto dal D.L. 22/2020.

Ambito di applicazione

Istituzioni scolastiche statali, uffici scolastici regionali ed enti locali titolari delle competenze di edilizia scolastica ex legge-23-1996; in larga parte riferito al solo anno scolastico 2020/2021.

Contenuto rilevante per il DS

Art. 32 — Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’a.s. 2020/2021.

  • c. 1 — incrementa il fondo di cui all’art. 235 del D.L. 34/2020 (conv. L. 77/2020) di 400 milioni per il 2020 e 600 milioni per il 2021, destinati alle finalità dei cc. 2 e 3, «delle quali costituisce limite di spesa».
  • c. 2 — quota di 32 milioni (2020) e 48 milioni (2021), destinata:
    • lett. a) al trasferimento agli enti titolari delle competenze di edilizia scolastica ex L. 23/1996 per acquisire ulteriori spazi da destinare all’attività didattica (affitto, acquisto, leasing, noleggio di strutture temporanee), con ulteriori 70 milioni per il 2021 a garanzia della continuità didattica nel 2021/2022, da rendicontare entro il 31 dicembre 2021;
    • lett. b) — è la disposizione che fonda il finanziamento dei patti educativi di comunità — all’«assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per la predetta finalità, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, a patti di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all’articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107».
  • c. 3 — quota di 368 milioni (2020) e 552 milioni (2021) per il potenziamento dell’organico aggiuntivo ex art. 231-bis del D.L. 34/2020 (lett. a) e per lavoro straordinario degli ambiti territoriali e incremento del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ex art. 40 del CCNL Istruzione e ricerca 19 aprile 2018 (lett. b).
  • c. 5 — rinvia al decreto attuativo dell’art. 235 del D.L. 34/2020 per modalità e misura del riparto fra le finalità dei cc. 2 e 3.
  • c. 6-bis e c. 6-ter (inseriti in conversione) — acquisizione e locazione di edifici e locali da parte degli enti ex art. 3 della L. 23/1996, anche in carenza delle certificazioni di sicurezza, in esito a valutazione congiunta di uffici tecnici dell’ente, Vigili del fuoco e ASL, «purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro», e in deroga ai vincoli temporali della L. 392/1978.
  • c. 6-quinquies — fissa in centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione il termine per il decreto attuativo dell’art. 14, c. 3 del dlgs-66-2017.
  • c. 6-sexies — è la base dell’om-172-2020-valutazione-primaria: all’art. 1, c. 2-bis del D.L. 22/2020 (conv. L. 41/2020) le parole «valutazione finale» sono sostituite da «valutazione periodica e finale». Il giudizio descrittivo nella primaria passa così dal solo scrutinio finale a tutti i periodi valutativi.

Art. 32-bis (introdotto in conversione) — fondo di 3 milioni (2020) e 6 milioni (2021) per il reperimento di spazi a favore degli enti locali, anche in dissesto; c. 6: nell’ambito dei «patti educativi di territorio» previsti dal Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative allegato al D.M. 26 giugno 2020, le istituzioni scolastiche singole o in rete «possono stipulare protocolli d’intesa con gli enti locali volti a regolamentare il funzionamento delle attività previste nei patti stessi»; l’ente locale può affiancare la scuola «per gli aspetti organizzativi, di responsabilità e di copertura assicurativa, purché le attività svolte nelle scuole siano conformi al documento di valutazione dei rischi vigente nell’istituto».

Art. 32-ter — misure sulle immissioni in ruolo dei DSGA vincitori del concorso ex art. 1, c. 605 della L. 205/2017 e sulla procedura per i posti residuati; revoca delle reggenze e degli incarichi di DSGA facente funzione dalla presa di servizio dei vincitori.

Che cosa l’art. 32 dice, e che cosa non dice, sui patti educativi di comunità

La disposizione nomina i patti di comunità e li finanzia, ma non li disciplina: non ne definisce la natura giuridica, le parti necessarie, il contenuto, la forma, l’organo competente a deliberarli. Li affianca anzi, come alternative, ai patti di collaborazione e ai piani di zona ex art. 19 della legge-328-2000, che sono istituti distinti e con basi proprie. Il riferimento sostanziale è all’art. 1, c. 7 della legge-107-2015, cioè agli obiettivi formativi del PTOF.

Ne segue che la conclusione già registrata in patto-educativo-di-comunita resta ferma anche ora che l’atto è posseduto: il patto educativo di comunità non ha una disciplina legislativa propria; ha un canale di finanziamento straordinario, chiuso con l’esercizio 2021, e si regge per il resto sugli strumenti negoziali dell’autonomia (art. 7, cc. 8-9 del dpr-275-1999) e sulle competenze deliberative del consiglio-istituto.

Adempimenti generati

Gli adempimenti dell’art. 32 sono esauriti: riguardano l’a.s. 2020/2021 e la rendicontazione entro il 31 dicembre 2021. Restano attuali, come effetto permanente, la valutazione periodica per giudizi descrittivi nella primaria (oggi nella versione dell’om-3-2025-valutazione-primaria) e la prassi dei patti con il territorio: criteri-valutazione-collegio · accordi-di-rete.

Vigenza e modifiche

Modificata. Il decreto è vigente come legge di conversione, ma le disposizioni scolastiche dell’art. 32 sono in larga parte a termine: limiti di spesa riferiti agli esercizi 2020 e 2021, misure riferite all’a.s. 2020/2021. Il c. 6 sulle graduatorie comunali è stato prorogato al 30 settembre 2024 (parti fra doppie parentesi nel testo Normattiva). Il c. 6-sexies ha invece inciso in via definitiva su un’altra norma, e il suo effetto sopravvive al decreto.

Fonti di finanziamento dei patti citate dalla letteratura e non possedute dal wiki: D.I. 109/2020 e D.D. 1725/2020 (atti di riparto del fondo), D.M. 26 giugno 2020 e relativo Documento per la pianificazione. Verifica: 2026-10-17.

Collegamenti

legge-126-2020 · dl-104-2013 · legge-107-2015 · legge-328-2000 · legge-23-1996 · dlgs-117-2017 · dlgs-66-2017 · dpr-275-1999 · om-172-2020-valutazione-primaria · om-3-2025-valutazione-primaria · patto-educativo-di-comunita · valutazione-apprendimenti

Fonti

dl-104-2020 · legge-126-2020