Identificazione

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 — Norme per l’edilizia scolastica.

Gerarchia e collocazione

Legge ordinaria. È la fonte che ripartisce fra Stato, regioni ed enti locali gli obblighi su immobili scolastici; si salda con l’art. 18, c. 3 del dlgs-81-2008, che limita la responsabilità del DS quando l’intervento spetta al proprietario.

Ambito di applicazione

Comuni (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado) e province o città metropolitane (secondarie di secondo grado).

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 3 — competenze degli enti locali: sono a carico dell’ente proprietario la realizzazione, la fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, nonché le spese per utenze e arredi.
  • Art. 4 — programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica e procedure di attuazione.
  • Per il DS: i rischi strutturali che eccedono la manutenzione ordinaria vanno segnalati formalmente e per iscritto all’ente locale; la segnalazione documentata è l’elemento che sposta la responsabilità sul proprietario (art. 18, c. 3, d.lgs. 81/2008).

Adempimenti generati

dvr-e-sicurezza — richiesta di interventi all’ente locale, aggiornamento del DVR, eventuale interdizione di spazi non sicuri.

Vigenza e modifiche

Vigente, integrata dai successivi piani di edilizia scolastica (fra cui gli interventi PNRR). Ultima verifica su Normattiva: 2026-09-11.

Collegamenti

dlgs-81-2008 · ente-locale-proprietario · dvr-e-sicurezza · responsabilita-dirigenziale

Fonti

Testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/legge-23-1996.md (download 2026-09-11, testo multivigente). Citazioni nei manuali di preparazione: Giannelli, Manuale per la preparazione (8 citazioni)