Identificazione

Legge 12 agosto 2016, n. 164 — Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. Testo integrale (artt. 1-5) scaricato da Normattiva, raw/normativa/legge-164-2016.md (download 2026-09-11, testo multivigente).

Alla domanda d’esame «la L. 164/2016 riguarda l’equilibrio di bilancio delle Regioni e degli Enti locali?» la risposta è sì, per entrambi: il titolo e tutti e cinque gli articoli intervengono sulla legge 243/2012 con riferimento congiunto a regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome.

Gerarchia e collocazione

Legge ordinaria di sola novella. Modifica la legge 24 dicembre 2012, n. 243, che il testo stesso qualifica come recante «Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione». Si colloca quindi a valle dell’art. 81 e dell’art. 119 della costituzione e a monte della disciplina dell’armonizzazione contabile degli enti territoriali (d.lgs. 118/2011). Il contenuto va letto nel testo vigente della legge 243/2012, non in questa legge.

Ambito di applicazione

Regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano. Le istituzioni scolastiche statali non sono destinatarie dirette: il collegamento con la scuola è indiretto e passa dagli enti locali proprietari degli edifici, i cui vincoli di bilancio condizionano la spesa per l’edilizia scolastica e per le funzioni dell’art. 3 della legge-23-1996.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1 (novella l’art. 9 della L. 243/2012) — gli enti territoriali «conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali», sostituendo il precedente sistema a quattro saldi di competenza e cassa. Il nuovo c. 1-bis individua le entrate finali nei titoli 1-5 e le spese finali nei titoli 1-3 dello schema di bilancio del d.lgs. 118/2011 e disciplina l’ingresso del fondo pluriennale vincolato fra entrate e spese finali (per il 2017-2019 con la legge di bilancio, a decorrere dal 2020 a regime). Il nuovo c. 2 impone, in caso di saldo negativo accertato in sede di rendiconto, misure di correzione con recupero entro il triennio successivo in quote costanti. Il c. 3 è abrogato; il c. 4 rinvia alla legge dello Stato per premi e sanzioni, secondo i principi di proporzionalità fra premi e sanzioni, fra sanzioni e violazioni e di destinazione dei proventi delle sanzioni ai premi per gli enti del medesimo comparto.
  • Art. 2 (novella l’art. 10 della L. 243/2012) — le operazioni di indebitamento e gli investimenti realizzati con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti si effettuano sulla base di intese concluse in ambito regionale che garantiscano il rispetto del saldo per il complesso degli enti della regione; ciò che le intese non assorbono passa ai patti di solidarietà nazionali.
  • Art. 3 (novella l’art. 11 della L. 243/2012) — concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali in ragione del ciclo economico o di eventi eccezionali. Disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima: vedi sotto.
  • Art. 4 (novella l’art. 12 della L. 243/2012) — concorso degli enti territoriali alla sostenibilità e alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, con versamenti al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato.
  • Art. 5 (novella l’art. 18, c. 7 della L. 243/2012) — l’Ufficio parlamentare di bilancio è equiparato agli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai fini dell’accesso ai dati raccolti per fini statistici (d.lgs. 322/1989).

Adempimenti generati

Nessun adempimento diretto per il dirigente scolastico.

Vigenza e modifiche

Vigente, ma parzialmente caducata dalla Corte costituzionale. Le note di aggiornamento del testo Normattiva scaricato riportano due pronunce:

  • Corte cost., sentenza 11 ottobre - 10 novembre 2017, n. 235 (G.U. 1ª s.s. 15/11/2017, n. 46): illegittimità costituzionale dell’art. 3, c. 1, lett. a) della L. 164/2016.
  • Corte cost., sentenza 11 ottobre - 6 dicembre 2017, n. 252 (G.U. 1ª s.s. 13/12/2017, n. 50): illegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 1, lett. c), nella parte in cui, riscrivendo l’art. 10, c. 5 della L. 243/2012, non prevede la parola «tecnica» dopo «criteri e modalità di attuazione», e nella parte in cui prevede l’inciso «, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Trattandosi di legge di sola novella, per la disciplina applicabile occorre consultare il testo vigente della legge 243/2012, che il wiki non ha ancora acquisito. Ultima verifica: 2026-09-12.

Collegamenti

costituzione · legge-196-2009-contabilita · legge-23-1996 · ente-locale-proprietario · responsabilita-erariale

Fonti

Testo integrale: raw/normativa/legge-164-2016.md (Normattiva, download 2026-09-11, testo multivigente). Citata da 1 quesito della banca dati del concorso DS 2017 (8.17).