Identificazione

Costituzione della Repubblica Italiana, 27 dicembre 1947. Fonte di rango costituzionale, sovraordinata a ogni altra norma dell’ordinamento interno.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 2 — Diritti inviolabili dell’uomo e doveri inderogabili di solidarietà.
  • Art. 3 — Uguaglianza formale e sostanziale: fondamento costituzionale dell’inclusione e della personalizzazione.
  • Art. 4 — Diritto al lavoro.
  • Art. 9 — Promozione della cultura e della ricerca; tutela del paesaggio, del patrimonio e (dal 2022) dell’ambiente.
  • Art. 30 — Diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli.
  • Art. 33 — Libertà dell’arte e della scienza e del loro insegnamento; norme generali sull’istruzione; scuole non statali senza oneri per lo Stato; esami di Stato; autonomia delle istituzioni di alta cultura.
  • Art. 34 — Scuola aperta a tutti; istruzione inferiore obbligatoria e gratuita per almeno otto anni; diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi; borse di studio e assegni.
  • Art. 38, c. 3 — Diritto all’educazione e all’avviamento professionale degli inabili e minorati.
  • Art. 97 — Buon andamento e imparzialità dell’amministrazione; accesso agli impieghi mediante concorso; principio dell’equilibrio di bilancio.
  • Art. 98 — I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
  • Art. 117 — Riparto di competenze Stato-Regioni: norme generali sull’istruzione e livelli essenziali delle prestazioni allo Stato (c. 2, lett. n) ed m); istruzione come materia concorrente, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; istruzione e formazione professionale alle Regioni.
  • Art. 118 — Sussidiarietà verticale e orizzontale.

Collegamenti

autonomia-scolastica · inclusione-scolastica · legge-59-1997 · procedimento-amministrativo

Fonti

costituzione