Identificazione
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2011 — «Determinazione dei limiti e delle modalità applicative delle disposizioni del Titolo II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca» (codice redazionale 11A06420). Pubblicato nella G.U. n. 116 del 20 maggio 2011; registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2011; entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Firmato dal Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta, dal Ministro dell’istruzione Gelmini e dal Ministro dell’economia Tremonti.
Nota sull’acquisizione: Normattiva non risolve questo atto per URN; il testo è stato reperito per estremi di pubblicazione in Gazzetta (data + codice redazionale). Nella banca dati dei quesiti DS 2017 l’atto compare travestito da «D.M. 81/2012» e «D.M. 243/2011»: sono due refusi, documentati in 2026-09-11-banca-dati-quesiti-ds-2018.
Gerarchia e collocazione
Atto governativo adottato in attuazione dell’art. 74, c. 4 del dlgs-150-2009, che demandava a un D.P.C.M. la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione dei Titoli II (misurazione e valutazione della performance) e III (merito e premi) al personale docente. Sedici articoli, ripartiti in un titolo di principi generali e tre titoli di settore: istituzioni scolastiche (artt. 4-9), AFAM (artt. 10-13), enti di ricerca (artt. 14-16).
Ambito di applicazione
Personale docente ed educativo degli istituti e scuole del primo e secondo ciclo e delle istituzioni educative; personale delle istituzioni AFAM; tecnologi e ricercatori degli enti di ricerca (art. 1, c. 1).
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1, c. 2 — il rispetto del decreto è condizione necessaria per l’erogazione dei premi legati al merito e alla performance, nell’ambito delle risorse destinate dalla contrattazione integrativa.
- Art. 1, c. 3 — clausola di invarianza: le istituzioni provvedono con le risorse disponibili.
- Art. 2, c. 1 — la misurazione e la valutazione sono volte al miglioramento della qualità dei servizi e alla crescita delle competenze professionali, «nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca riconosciuta dall’art. 33 della Costituzione»: è il limite costituzionale che il decreto stesso pone.
- Art. 3, c. 2 — divieto di distribuire incentivi e premi «in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi» in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione adottati.
- Art. 4 — ciclo di gestione della performance nelle istituzioni scolastiche: definizione e assegnazione degli obiettivi; collegamento con il contesto di riferimento; monitoraggio in corso d’esercizio; misurazione e valutazione individuale; utilizzo dei sistemi premianti; rendicontazione dei risultati al direttore generale dell’USR e, con le forme di pubblicità degli artt. 2, c. 3 e 8, ai destinatari del servizio.
- Art. 5 — il Sistema di misurazione e valutazione della performance è stabilito «con apposito provvedimento» del Ministero, sulla base di un protocollo di collaborazione con la Commissione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 150/2009. È il rinvio rimasto senza seguito (vedi «Vigenza e modifiche»).
- Art. 6 — gli obiettivi del personale docente sono riferiti all’anno scolastico e tengono conto dei risultati di apprendimento delle Indicazioni nazionali, del contesto socio-culturale e del piano dell’offerta formativa.
- Art. 7 — ambiti di misurazione: grado di raggiungimento degli obiettivi; qualità e quantità del contributo individuale, competenze dimostrate, comportamenti professionali e relazionali. Il c. 2 esclude dalla valutazione i periodi di congedo di maternità, paternità e parentale.
- Art. 8 — trasparenza: pubblicazione nel sito della scuola, in apposita sezione denominata «Trasparenza, valutazione e merito», di: ammontare complessivo dei premi stanziati e di quelli effettivamente distribuiti (lett. a); analisi del grado di differenziazione nell’uso della premialità (lett. b); curricula dei titolari di posizioni organizzative in formato europeo (lett. c); incarichi, retribuiti e non, conferiti a dipendenti pubblici e a soggetti privati (lett. d). Il c. 3 stabilisce che il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione preclude l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.
- Art. 9 — attribuzione selettiva delle risorse secondo i livelli di performance, in conformità ai principi del D.Lgs. 150/2009.
- Artt. 10-13 — disciplina parallela per le istituzioni AFAM; artt. 14-16 per gli enti di ricerca.
Adempimenti generati
L’obbligo di pubblicazione dell’art. 8 è oggi assorbito e riorganizzato dal dlgs-33-2013 e dalla sezione «Amministrazione trasparente»: vedi amministrazione-trasparente. Il divieto di distribuzione indifferenziata dei premi (art. 3, c. 2) resta un criterio di legittimità della contrattazione-integrativa-istituto.
Vigenza e modifiche
Da verificare. Il testo acquisito è quello multivigente alla data di download e non registra abrogazioni espresse, ma il quadro attorno è cambiato: il D.Lgs. 74/2017 ha riscritto il D.Lgs. 150/2009 e il D.Lgs. 33/2013 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, sostituendo la sezione «Trasparenza, valutazione e merito» con «Amministrazione trasparente». Il provvedimento ministeriale previsto dall’art. 5 — il Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale docente — non risulta acquisito in raw/ e la sua adozione non è verificata; i manuali di preparazione presenti in raw/note/ riferiscono che non fu mai adottato, ma è una fonte secondaria e non fa fede. Ultima verifica: 2026-09-14.
Collegamenti
dlgs-150-2009 · dlgs-33-2013 · costituzione · valutazione-dirigenti-scolastici · contrattazione-integrativa-istituto · trasparenza-e-privacy · usr