Identificazione
Legge 21 luglio 2000, n. 205 — «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa». Testo consultato: Normattiva, versione multivigente al 12 settembre 2026 (raw/normativa/legge-205-2000.md).
Gerarchia e collocazione
Legge ordinaria di riforma del processo amministrativo, intervenuta sulla l. 1034/1971 (legge TAR) e sulla l. 186/1982 (ordinamento della giustizia amministrativa). Non disciplina il procedimento amministrativo: quello è oggetto della legge-241-1990. La distinzione fra procedimento (attività dell’amministrazione, l. 241/1990) e processo (giudizio davanti al giudice amministrativo, l. 205/2000 e oggi il codice del processo amministrativo) è ricorrente nei quesiti concorsuali. La materia processuale è stata quasi interamente trasfusa nel codice del processo amministrativo, dlgs-104-2010.
Ambito di applicazione
Giudizi davanti a TAR e Consiglio di Stato e, per alcune disposizioni, davanti alla Corte dei conti. Rileva per l’istituzione scolastica in via indiretta, come parte resistente nei ricorsi contro i propri atti (graduatorie, esclusioni, provvedimenti disciplinari, esiti di gara).
Contenuto rilevante per il DS
Gran parte dell’articolato è oggi abrogato (vedi sotto). Restano in vigore, nel testo su Normattiva:
- Art. 3, c. 4 — nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, su richiesta del ricorrente e ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall’esecuzione dell’atto, la sospensione dell’atto, disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 1199/1971, su conforme parere del Consiglio di Stato. È la disposizione che ha introdotto la tutela cautelare nel ricorso straordinario, rimedio alternativo al ricorso al TAR spesso utilizzato contro gli atti scolastici.
- Art. 9 — decisione in forma semplificata: modificando l’art. 26 della l. 1034/1971, ha previsto che TAR e Consiglio di Stato, quando ravvisino la manifesta fondatezza oppure la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, decidano con sentenza succintamente motivata, anche nella camera di consiglio fissata per l’istanza cautelare. Ha inoltre disciplinato la perenzione dei ricorsi (avviso alle parti dopo cinque anni dal deposito e onere di nuova istanza di fissazione entro sei mesi) ed esteso entrambi gli istituti ai giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici.
- Art. 10 — esecuzione delle sentenze non sospese: il TAR esercita i poteri del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle proprie sentenze non sospese dal Consiglio di Stato; regola estesa ai giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
- Art. 15 — i pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l’indicazione del presidente del collegio e dell’estensore.
- Artt. 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 — disposizioni di ordinamento della giustizia amministrativa: obbligo di permanenza triennale nella sede di nomina per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i presidenti di TAR (art. 13); aumento degli organici (art. 14); ufficio del segretariato generale (art. 17); composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (art. 18); criteri per i carichi di lavoro dei magistrati (art. 19); autonomia finanziaria di Consiglio di Stato e TAR (art. 20); estensione ai magistrati amministrativi e contabili della facoltà dell’art. 7, c. 1 della l. 36/1990 (art. 21).
- Art. 22 — copertura finanziaria.
Vigenza e modifiche
Modificata, in larga parte abrogata. Secondo il testo multivigente di Normattiva consultato il 2026-09-12:
- abrogati dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo) gli artt. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12 e 16 (quest’ultimo come modificato dal d.lgs. 195/2011), nonché i commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 e il comma 2 dell’art. 6;
- abrogato l’art. 5 dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile), come modificato dal d.lgs. 114/2019;
- abrogato il comma 1 dell’art. 6 dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Gli istituti processuali introdotti nel 2000 (tutela cautelare, decisione in forma semplificata, ottemperanza) non sono venuti meno: sono confluiti nel codice del processo amministrativo, che va citato al posto della l. 205/2000 per qualunque riferimento operativo attuale. Ultima verifica: 2026-09-12.
Collegamenti
legge-241-1990 · dlgs-104-2010 · costituzione · dlgs-174-2016 · procedimento-amministrativo · autotutela · accesso-agli-atti
Fonti
Testo integrale (22 articoli) scaricato da Normattiva: raw/normativa/legge-205-2000.md (URN urn:nir:stato:legge:2000-07-21;205, download 2026-09-12, versione «vigente al 12-9-2026»).
Citata 3 volte nella banca dati dei quesiti del concorso DS 2017; nel quesito 7.15 compare come distrattore rispetto alla domanda su quale fonte disciplini in generale il procedimento amministrativo (risposta corretta: la l. 241/1990).