Definizione

Potere dell’amministrazione di riesaminare i propri atti e rimuoverne gli effetti senza intervento del giudice.

Disciplina

  • Annullamento d’ufficio (art. 21-nonies legge-241-1990): atto illegittimo, interesse pubblico attuale, termine ragionevole — non oltre dodici mesi per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici (termine ridotto dalla legge-124-2015 e successive modifiche).
  • Revoca (art. 21-quinquies): sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione di fatto; obbligo di indennizzo in caso di pregiudizio.
  • Convalida e sanatoria dei vizi non invalidanti (art. 21-octies, c. 2).

Applicazione nella scuola

Rettifica di graduatorie errate, annullamento di contratti di supplenza illegittimi, correzione di provvedimenti disciplinari viziati: sempre con motivazione puntuale e contraddittorio con l’interessato.

Relazioni

procedimento-amministrativo · adozione-provvedimenti