Identificazione

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 — Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. Entrata in vigore 16 settembre 2010 (G.U. n. 156 del 7 luglio 2010, S.O. n. 148). Il Codice del processo amministrativo è contenuto nell’Allegato 1 (artt. 1-137), richiamato dall’art. 1 del decreto.

Gerarchia e collocazione

Codice di settore attuativo dell’art. 44 della L. 69/2009. Sul versante sostanziale il riferimento resta la legge-241-1990; il codice disciplina come si fa valere in giudizio l’illegittimità dell’atto amministrativo. Per la scuola è la fonte da conoscere quando un atto del dirigente (graduatoria, esclusione, diniego di accesso, provvedimento disciplinare su studenti, atto di gara) viene impugnato davanti al TAR.

Ambito di applicazione

Controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Attenzione al riparto: le controversie sul rapporto di lavoro del personale scolastico appartengono in via ordinaria al giudice del lavoro ex dlgs-165-2001; restano al giudice amministrativo le procedure concorsuali e gli atti autoritativi.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 7 — Giurisdizione amministrativa: sono devolute al giudice amministrativo le controversie in cui si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo; non sono impugnabili gli atti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico (c. 1). La giurisdizione si articola in generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito (c. 3); nella giurisdizione estesa al merito il giudice può sostituirsi all’amministrazione (c. 6).
  • Art. 29 — Azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere: termine di decadenza di sessanta giorni.
  • Art. 30 — Azione di condanna: risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria (c. 2); la domanda per lesione di interessi legittimi si propone entro centoventi giorni dal fatto o dalla conoscenza del provvedimento (c. 3); il giudice esclude il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza, anche attraverso gli strumenti di tutela disponibili (c. 3); per il danno da ritardo il termine non decorre finché perdura l’inadempimento e comunque inizia a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere (c. 4).
  • Art. 31 — Azione avverso il silenzio: decorsi i termini per la conclusione del procedimento, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere (c. 1), entro un anno dalla scadenza del termine (c. 2). Il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa solo per attività vincolata o quando non residuano margini di discrezionalità (c. 3). L’azione di nullità si propone entro centottanta giorni e la nullità è rilevabile d’ufficio (c. 4).
  • Art. 41 — Il ricorso si propone al TAR competente; in caso di azione di annullamento va notificato, a pena di decadenza, all’amministrazione che ha emesso l’atto e ad almeno uno dei controinteressati individuato nell’atto stesso (c. 2). Termine aumentato di trenta o novanta giorni per parti residenti all’estero (c. 5). Possibile la notificazione per pubblici proclami quando i destinatari sono troppo numerosi (c. 4).
  • Art. 116 — Rito in materia di accesso: contro le determinazioni e il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, «nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza», il ricorso si propone entro trenta giorni (c. 1). L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato (c. 3). Il giudice decide con sentenza in forma semplificata e, se accoglie, ordina l’esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti entro un termine di norma non superiore a trenta giorni (c. 4).
  • Art. 117 — Ricorso avverso il silenzio: proponibile anche senza previa diffida (c. 1); sentenza in forma semplificata e, in caso di accoglimento, ordine all’amministrazione di provvedere di norma entro trenta giorni (c. 2); possibile nomina di un commissario ad acta (c. 3).
  • Art. 119 — Rito abbreviato per determinate materie; art. 120 — disposizioni specifiche per i contratti pubblici; art. 133 — materie di giurisdizione esclusiva; art. 134 — materie di giurisdizione estesa al merito; art. 55 — misure cautelari collegiali.

Adempimenti generati

accesso-agli-atti — l’art. 116 è la tutela giurisdizionale del diniego o del silenzio sull’istanza di accesso: i trenta giorni per il ricorso sono la ragione per cui il diniego va motivato e comunicato con precisione. adozione-provvedimenti — i termini di impugnazione (60 giorni) e l’obbligo di indicare autorità e termine per il ricorso ex art. 3, c. 4 della legge 241/1990 discendono da questo impianto.

Vigenza e modifiche

Vigente e più volte modificato (interventi documentati, fra gli altri, sugli artt. 116 e 120). Normattiva riporta «ultimo aggiornamento all’atto: 26/11/2025». Il testo scaricato è completo fino all’art. 137 dell’Allegato 1, con i relativi allegati. Verifica: 2026-09-11.

Collegamenti

legge-241-1990 · dpr-184-2006 · dlgs-33-2013 · dlgs-165-2001 · dlgs-36-2023 · procedimento-amministrativo · autotutela · responsabilita-dirigenziale · accesso-agli-atti

Fonti

Testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/dlgs-104-2010.md (download 2026-09-11, testo multivigente, 263.000 caratteri, Allegato 1 completo). Banca dati quesiti concorso DS 2017: 1 quesito dell’area 7 «Diritto civile, amministrativo e penale», sull’identificazione del codice.