Identificazione
Legge 10 marzo 2000, n. 62 — Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione.
Gerarchia e collocazione
Legge ordinaria attuativa dell’art. 33, cc. 3 e 4 della costituzione. Definisce il sistema nazionale di istruzione come composto da scuole statali e scuole paritarie (private e degli enti locali).
Ambito di applicazione
Scuole paritarie; USR per il riconoscimento e la vigilanza; studenti e famiglie per il diritto allo studio.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1, c. 1 — il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie: principio-chiave nelle domande d’esame sull’assetto del sistema.
- Art. 1, cc. 4-6 — requisiti per il riconoscimento della parità: progetto educativo conforme ai principi costituzionali, PTOF, iscrizione aperta a tutti, accoglienza di alunni con disabilità, organi collegiali, personale abilitato, bilanci pubblici.
- Titoli di studio ed esami di Stato delle paritarie hanno valore legale.
- Per il DS di scuola statale: rileva nei passaggi fra sistemi, nel riconoscimento di crediti e nell’esame di idoneità degli alunni provenienti da scuole non paritarie o da istruzione parentale.
Adempimenti generati
esami-di-stato · vigilanza-obbligo-istruzione (istruzione parentale ed esami di idoneità)
Vigenza e modifiche
Vigente, integrata dal d.m. 263/2007 e dalla disciplina sull’istruzione parentale. Verifica: 2026-09-11.
Collegamenti
costituzione · dlgs-297-1994 · obbligo-istruzione · usr
Fonti
Testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/legge-62-2000.md (download 2026-09-11, testo multivigente).
Citazioni nei manuali di preparazione: Giannelli, Manuale per la preparazione (2 citazioni); Giannelli, Prova orale (1 citazioni)