Identificazione

Decreto del Ministro dell’istruzione 3 dicembre 2021, n. 344 (m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti R. 0000344.03-12-2021), Decreto concernente l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado. Nove articoli.

Base giuridica: art. 11 del dpr-275-1999 (iniziative finalizzate all’innovazione degli ordinamenti degli studi), art. 8 dello stesso regolamento (quota di flessibilità), art. 1, c. 3 della legge-107-2015, art. 2 del dlgs-233-1999. Rinnova e amplia il Piano avviato con il dm-567-2017-percorsi-quadriennali.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1 — è rinnovato e ampliato il Piano nazionale di innovazione ordinamentale di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, che realizza «la riduzione di un anno dei percorsi quinquennali» di licei e istituti tecnici; vi sono ammessi anche i percorsi di istruzione professionale ex dlgs-61-2017. I percorsi garantiscono tutte le discipline dell’indirizzo, compreso l’insegnamento trasversale dell’educazione civica (legge-92-2019), la transizione ecologica e il potenziamento delle STEM, tramite flessibilità didattica e organizzativa, didattica laboratoriale e digitale, nei limiti dell’organico dell’autonomia. Gli obiettivi specifici di apprendimento e le competenze previsti per il quinto anno vanno raggiunti entro il quarto.
  • Art. 2 — partecipano, previa selezione pubblica, le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che presentino progetti di innovazione metodologico-didattica.
  • Art. 3 — dall’a.s. 2022/2023 i licei e i tecnici selezionati sono autorizzati a una classe prima di un solo indirizzo già attivato; gli istituti professionali dall’a.s. 2023/2024. Al termine del ciclo quadriennale, previa valutazione positiva del Comitato scientifico nazionale, la sperimentazione può essere rinnovata; in caso contrario le sole classi intermedie completano il ciclo fino a esaurimento.
  • Art. 4 — i progetti seguono un Avviso nazionale di selezione pubblica emanato dal Capo Dipartimento; gli USR acquisiscono le proposte nel rispetto del principio di trasparenza.
  • Art. 5, c. 1 — requisiti del progetto: previa deliberazione degli organi collegiali competenti e coerenza con il PTOF; indicazione dell’indirizzo di riferimento; attivazione di una classe prima con il numero di studenti previsto dalla normativa vigente, previa domanda di iscrizione dei genitori; indicazione, a pena di esclusione, dei criteri di priorità deliberati dal consiglio di istituto in caso di eccedenza di richieste; il percorso quadriennale deve essere distinto dal percorso ordinamentale e la classe sperimentale non può essere articolata con una classe del quinquennio.
  • Art. 6 — la selezione è fatta da una Commissione tecnica territoriale nominata dal Direttore generale dell’USR, composta da dirigenti tecnici e personale di elevata specializzazione; criteri: coerenza con le finalità e ricorrenza dei requisiti; equilibrata distribuzione regionale e fra licei, tecnici e professionali. 100 punti a disposizione, soglia di positività 50/100. L’Avviso fissa il numero massimo di classi prime per USR, «per un totale di mille nuove classi prime sperimentali». Gli USR riconoscono la parità scolastica (legge-62-2000) ai percorsi sperimentali attivati presso istituti già paritari.
  • Art. 7 — esame di Stato: restano ferme le disposizioni del dlgs-62-2017; il credito scolastico è attribuito al termine del secondo, terzo e quarto anno; non è consentita l’ammissione con abbreviazione per merito.
  • Artt. 8-9 — Comitati scientifici regionali presso ogni USR, che monitorano annualmente e trasmettono la relazione al Comitato scientifico nazionale entro il 31 dicembre successivo alla conclusione dell’anno scolastico; l’USR può disporre visite presso le scuole selezionate per verificare i requisiti. Il Comitato scientifico nazionale, nominato dal Capo Dipartimento, si avvale di INVALSI e INDIRE, valuta l’andamento nazionale, riferisce al Ministro e cura misure di formazione e accompagnamento. Nessun compenso è dovuto ai componenti degli organismi regionali e nazionali.

Adempimenti generati

Per il dirigente che intenda partecipare: delibera degli organi collegiali sul progetto di sperimentazione, coerente con il PTOF; delibera del consiglio di istituto sui criteri di priorità in caso di eccedenza di iscrizioni (la cui mancanza comporta l’esclusione); presentazione della proposta secondo l’Avviso; organizzazione della classe sperimentale separata dal percorso ordinamentale; alimentazione del monitoraggio del Comitato scientifico regionale. Collegati: predisposizione-ptof, esami-di-stato.

Vigenza e modifiche

Vigente alla verifica del 2026-09-14 sul PDF pubblicato da mim.gov.it, con la precisazione che il documento reca la dicitura «in corso di registrazione»: gli estremi definitivi della registrazione non risultano dal testo acquisito. Il decreto rinnova il Piano del dm-567-2017-percorsi-quadriennali senza abrogarlo espressamente. Restano non acquisiti l’Avviso nazionale previsto dall’art. 4 e il decreto dipartimentale n. 2451 del 7 dicembre 2021 che lo contiene.

Collegamenti

dm-567-2017-percorsi-quadriennali · dpr-275-1999 · legge-107-2015 · dlgs-61-2017 · dlgs-62-2017 · legge-92-2019 · legge-62-2000 · dlgs-233-1999 · autonomia-scolastica · curricolo · usr · invalsi

Fonti

dm-344-2021-percorsi-quadriennali