Identificazione

Decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 — Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Otto articoli. Entrata in vigore 6 agosto 1999 (G.U. n. 170 del 22 luglio 1999).

Gerarchia e collocazione

Decreto legislativo attuativo dell’art. 21 della legge-59-1997. Sostituisce, dalla costituzione dei nuovi organi, i capi II, III e IV del titolo I della parte I del dlgs-297-1994 relativi a consigli scolastici distrettuali e provinciali e al Consiglio nazionale della pubblica istruzione (art. 8, c. 2). È la fonte degli organi collegiali territoriali, da non confondere con quelli di istituto (d.lgs. 297/1994, artt. 5-46).

Ambito di applicazione

Sistema scolastico nazionale, livello centrale, regionale e locale.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1 — Gli organi collegiali disciplinati dal decreto assicurano rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai soggetti interessati (c. 1). Il c. 2 li elenca: a) a livello centrale, il Consiglio superiore della pubblica istruzione; b) a livello regionale, i consigli regionali dell’istruzione; c) a livello locale, i consigli scolastici locali. Gli organi delle lettere b) e c) non esistono più: gli artt. 4 e 5 che li disciplinavano sono stati abrogati (v. «Vigenza»).
  • Art. 2, c. 1 — Il CSPI è «organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di Governo» nelle materie dell’art. 1, c. 3, lett. q) della legge 59/1997.
  • Art. 2, c. 2 — Formula proposte ed esprime pareri obbligatori su: a) indirizzi in materia di politiche del personale della scuola; b) direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema di istruzione; c) obiettivi, indirizzi e standard del sistema definiti a livello nazionale e quota nazionale dei curricoli; d) organizzazione generale dell’istruzione.
  • Art. 2, cc. 3-4 — Si pronuncia sulle materie che il Ministro gli sottopone; esprime pareri facoltativi, anche di propria iniziativa, su proposte di legge e in materia normativa attinente all’istruzione, e promuove indagini conoscitive con relazione al Ministro.
  • Art. 2, c. 5 — Composizione: 39 componenti, di cui 15 eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali (con almeno un’unità per ciascun grado di istruzione); 15 nominati dal Ministro fra esponenti di cultura, arte, scuola, università, lavoro, professioni, industria e associazionismo professionale (tre designati dalla Conferenza unificata e tre dal CNEL); 3 eletti dalle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d’Aosta; 3 nominati dal Ministro per scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e degli enti locali; 3 nominati dal Ministro fra quelli proposti dal Forum nazionale delle associazioni dei genitori ex art. 5-ter del d.P.R. 567/1996, di cui uno in rappresentanza delle associazioni attive sulla disabilità (lett. d-bis).
  • Art. 2, c. 8 — Incompatibilità con le cariche di parlamentare nazionale o europeo, Ministro e Sottosegretario; i membri non sono rieleggibili più di una volta; il personale in servizio nelle scuole statale componente del CSPI può chiedere l’esonero dal servizio per la durata del mandato, periodo valido a tutti gli effetti, compreso l’accesso alla dirigenza.
  • Art. 3 — Il CSPI dura in carica cinque anni, elegge il presidente a maggioranza assoluta (relativa in seconda votazione) e l’ufficio di presidenza con partecipazione paritetica di eletti e nominati (cc. 1-2); approva il proprio regolamento nella prima seduta (c. 3); si riunisce in assemblea su richiesta del Ministro o di almeno un terzo dei componenti (c. 4).
  • Art. 3, c. 5 — Termine dei pareri: venti giorni dalla richiesta, salvo termine diverso per urgenza fissato dal Ministro e comunque non inferiore a dieci giorni; decorso il termine si può prescindere dal parere. È la regola che spiega perché molti atti ministeriali vengano adottati «acquisito il parere» o «decorso il termine».
  • Art. 6 — Il singolo ente locale, con oneri a proprio carico, può istituire ulteriori organi collegiali, temporanei o permanenti, con criteri territoriali o per settori scolastici, per disporre di consulenza adeguata alle scelte di propria competenza.
  • Art. 8 — Disposizioni transitorie: gli organi preesistenti (CNPI, consigli scolastici provinciali e distrettuali) restano in carica fino all’insediamento dei nuovi (c. 1); i nuovi organi andavano costituiti entro il 31 dicembre 2002 (c. 3).

Adempimenti generati

Nessun adempimento diretto a carico del DS. Rileva nella lettura degli atti ministeriali: il parere del CSPI è obbligatorio ma non vincolante sugli atti dell’art. 2, c. 2 e può essere superato per decorso del termine (art. 3, c. 5).

Vigenza e modifiche

Vigente solo in parte. Dal testo multivigente scaricato:

  • Art. 4 (consigli regionali dell’istruzione) e art. 5 (consigli scolastici locali): abrogati dalla L. 2 dicembre 2025, n. 182. Resta quindi operativo il solo CSPI, mentre l’elenco dell’art. 1, c. 2 non è stato riallineato e continua a menzionare organi non più previsti: è una contraddizione interna al testo, da segnalare quando lo si cita.
  • L’abrogazione dell’art. 4 incide anche sul meccanismo elettivo dell’art. 2, c. 5, lett. a), che presuppone i consigli scolastici locali: la disciplina delle elezioni del CSPI va riscontrata sugli atti ministeriali attuativi.
  • Normattiva riporta «ultimo aggiornamento all’atto: 03/12/2025».

Verifica: 2026-09-11.

Collegamenti

legge-59-1997 · dlgs-297-1994 · dpr-301-2005 · dm-14-2002 · organi-collegiali · mim · usr

Fonti

Testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/dlgs-233-1999.md (download 2026-09-11, testo multivigente, 8 articoli). Banca dati quesiti concorso DS 2017: 2 quesiti (aree 1 e 3).