Definizione

«Tecnostress» non è una categoria giuridica. Il termine non compare nel dlgs-81-2008 né in alcun altro testo normativo o contrattuale posseduto dal wiki: la ricerca su raw/normativa/, raw/circolari/ e raw/contrattazione/ non dà alcun riscontro. È una nozione della letteratura organizzativa: le slide della lezione 2.3 del percorso FOVI la attribuiscono allo psicologo Craig Brod (metà degli anni Ottanta) e la definiscono «l’incapacità di adattarsi o di affrontare in modo sano le nuove tecnologie informatiche», articolandola in cinque sotto-fattori — sovraccarico tecnologico, invasione tecnologica, tecno-complessità, tecno-insicurezza, tecno-incertezza (fonte dichiarata: Murphy, Marcus-Quinn, Hourigan, 2021).

La categoria che l’ordinamento conosce è un’altra, e la contiene: lo stress lavoro-correlato, nominato dall’art. 28, c. 1 del dlgs-81-2008, che impone di valutare «tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi […] quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004». È da qui, non dalla letteratura, che discendono gli obblighi del dirigente scolastico.

Il benessere digitale degli alunni è cosa distinta: non è materia di salute e sicurezza sul lavoro — gli allievi sono equiparati ai lavoratori solo «limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori» (art. 2, c. 1, lett. a del dlgs-81-2008) — ma di regolamentazione didattica e disciplinare.

Disciplina

Il versante lavoratori: stress lavoro-correlato e DVR

  • Art. 2, c. 1, lett. b del dlgs-81-2008 — nelle pubbliche amministrazioni datore di lavoro è «il dirigente al quale spettano i poteri di gestione»: per l’istituzione scolastica, il dirigente scolastico.
  • Art. 17, c. 1, lett. a — la valutazione di tutti i rischi e l’elaborazione del DVR sono obblighi non delegabili del datore di lavoro. Lo stress lavoro-correlato non fa eccezione.
  • Art. 28, c. 1 — oggetto della valutazione; il rinvio è all’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 (atto non posseduto dal wiki).
  • Art. 28, c. 1-bis — la valutazione dello stress lavoro-correlato «è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater)», cioè delle indicazioni metodologiche elaborate dalla Commissione consultiva permanente; l’obbligo decorre «comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010». Per le pubbliche amministrazioni il termine di applicazione degli artt. 28 e 29 in materia di stress lavoro-correlato era stato differito al 31 dicembre 2010 dall’art. 8, c. 12 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010: è una proroga esaurita, non un’esenzione.
  • Art. 29, cc. 1-2 — la valutazione si fa in collaborazione con l’RSPP e con il medico competente nei casi dell’art. 41, previa consultazione dell’RLS.
  • Art. 29, c. 3 — il DVR va rielaborato «in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica», entro trenta giorni dalla causale. È la norma che collega la transizione digitale all’obbligo: l’adozione di nuove piattaforme, la generalizzazione del registro elettronico, l’introduzione stabile di didattica digitale integrata sono modifiche dell’organizzazione del lavoro e dell’evoluzione tecnica, e come tali vanno valutate.

Il versante videoterminali (Titolo VII)

Riguarda chi usa il videoterminale «in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni» (art. 173, c. 1, lett. c): tipicamente il personale di segreteria, non il docente in cattedra, salvo accertamento caso per caso.

  • Art. 174, c. 1 — all’atto della valutazione il datore di lavoro analizza i posti di lavoro con riguardo ai rischi per la vista, «ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale» (lett. b) e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
  • Art. 175, c. 3 — in assenza di disposizione contrattuale, pausa di quindici minuti ogni centoventi di applicazione continuativa; la pausa è parte integrante dell’orario di lavoro (c. 7) e non è cumulabile a inizio o fine turno (c. 5).
  • Art. 176 — sorveglianza sanitaria con periodicità biennale per i lavoratori idonei con prescrizioni o limitazioni e per gli ultracinquantenni, quinquennale negli altri casi (c. 3); dispositivi speciali di correzione visiva a carico del datore di lavoro (c. 6).

Disconnessione: esiste, ma per una platea ristretta

L’art. 14, c. 6 del ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021 riconosce il diritto alla disconnessione: fuori dalla fascia di contattabilità «non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente […], la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’amministrazione». L’art. 14, c. 1, lett. b definisce la fascia di inoperabilità comprensiva delle 11 ore di riposo consecutivo dell’art. 7 del d.lgs. 66/2003.

Il limite è nell’art. 10, c. 1 dello stesso CCNL: il Titolo III sul lavoro a distanza si applica «al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative». Per i docenti non esiste oggi una clausola contrattuale di disconnessione nel contratto posseduto dal wiki: la regolazione del flusso di comunicazioni verso i docenti resta un atto di organizzazione del dirigente, non l’attuazione di un diritto contrattuale.

Per il dirigente scolastico in quanto lavoratore, il CCNL Area Istruzione e Ricerca 2019-2021 prevede che i risultati delle rilevazioni condotte sullo stress lavoro correlato siano oggetto di informazione sindacale (art. 4, c. 6) e che le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza, «ivi comprese quelle concernenti lo stress lavoro correlato», siano oggetto di confronto (art. 5, c. 3, lett. d). Sono relazioni che si svolgono fra amministrazione e sindacati dell’area dirigenziale, non a livello di istituto.

Applicazione nella scuola

Cosa deve fare il dirigente. Tre passaggi, nessuno dei quali è facoltativo una volta che l’organizzazione digitale è cambiata in modo significativo:

  1. Riaprire la sezione del DVR dedicata allo stress lavoro-correlato con RSPP e medico competente, previa consultazione dell’RLS (artt. 28-29): dvr-e-sicurezza, rspp, rls.
  2. Verificare se, a seguito della digitalizzazione delle procedure, qualche profilo di segreteria abbia superato la soglia delle venti ore settimanali al videoterminale, con le conseguenze su pause e sorveglianza sanitaria.
  3. Tradurre le misure in atti di organizzazione: regole d’istituto sugli orari di invio delle comunicazioni, numero di piattaforme in uso, formazione sul loro impiego. Sono misure di prevenzione, e come tali vanno nel programma di cui all’art. 28, c. 2, lett. c.

Cosa offrono i materiali FOVI. La lezione 2.3 e i suoi allegati non sono fonte del diritto, ma danno al dirigente strumenti di rilevazione che la norma non fornisce:

  • la tabella sul tecnostress declina i cinque sotto-fattori distintamente per dirigente, insegnante e studente (per il dirigente: carico amministrativo, aspettativa di reperibilità continua, gestione di più piattaforme senza formazione adeguata); è la traccia più utilizzabile per il confronto con RSPP e medico competente;
  • il protocollo 4 Shifts (traduzione INDIRE del protocollo di Scott McLeod e Julie Graber) è uno strumento di autoriflessione di gruppo che la relatrice propone anche per ridurre la proliferazione di applicativi — scegliere una sola applicazione invece di tre o quattro per lo stesso scopo è, in questa chiave, una misura organizzativa di prevenzione prima che una scelta didattica;
  • i dieci punti di attenzione (filtraggio dei contenuti, navigazione e download, posta elettronica, social media, dispositivi personali, piattaforme, immagini e video, attività inappropriate, sito web, cyberbullismo) funzionano come indice di un regolamento d’istituto sull’uso delle tecnologie, purché ogni voce sia poi ancorata alla norma che la governa: la dispensa non lo fa.

Il versante alunni. Il benessere digitale degli studenti non passa dal DVR ma dagli atti dell’autonomia. Il quadro già presente nel wiki:

Dati personali. La rilevazione dello stress lavoro-correlato tratta dati che possono rivelare lo stato di salute: va impostata in forma aggregata e anonima, con informativa e con annotazione nel registro-trattamenti, sentito il dpo. Gli esiti individuali della sorveglianza sanitaria restano al medico competente e non entrano negli atti dell’istituzione (trasparenza-e-privacy).

Relazioni

dlgs-81-2008 · dvr-e-sicurezza · rspp · rls · responsabilita-dirigenziale · digitalizzazione-scuola · trasparenza-e-privacy · ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021 · nota-5274-2024-smartphone-primo-ciclo · circolare-3392-2025-smartphone-secondo-ciclo · formazione-continua-incentivata · indire

Orientamenti contrastanti

Il corso non arriva alla norma. Nessuno dei materiali della lezione 2.3 collega il tecnostress agli obblighi del d.lgs. 81/2008: la tabella, la trama e le slide lo descrivono come fenomeno organizzativo e si fermano lì. La saldatura con l’art. 28, c. 1 è operazione di questo wiki, non del corso, ed è il punto su cui il dirigente è esposto: un fenomeno descritto in un corso ministeriale e non trattato nel DVR è una circostanza che, in sede di contestazione, si volta contro il datore di lavoro.

La «trama tecnostress» è verosimilmente tradotta da una fonte estera non dichiarata. Il racconto in prima persona del dirigente nomina il distretto scolastico, e quello dello studente un orario scolastico esteso alle ore serali: né l’uno né l’altro corrisponde all’ordinamento italiano vigente. Il distretto scolastico è istituto del dlgs-297-1994 superato dal dlgs-233-1999, il cui art. 8, c. 2 sostituisce le disposizioni del testo unico sui consigli scolastici distrettuali e provinciali e abroga quelle incompatibili; e la scuola statale non ha orario serale fuori dai percorsi di istruzione degli adulti. Il documento non indica paternità né fonte. Va usato come materiale evocativo, non come descrizione di un contesto italiano.

Discordanze nei materiali. Le slide attribuiscono il quadro «always on» a Murphy, Marcus-Quinn, Hourigan (2021); la tabella allegata non dichiara alcuna fonte; la pagina di bibliografia della piattaforma registra il contributo sotto i soli curatori. Nessuno dei tre dati è verificabile sui materiali posseduti.

Lacune da colmare prima di citare. Non sono in raw/: l’accordo europeo sullo stress lavoro-correlato dell’8 ottobre 2004 richiamato dall’art. 28, c. 1; le indicazioni metodologiche della Commissione consultiva ex art. 6, c. 8, lett. m-quater; le tabelle delle malattie professionali. Di conseguenza non è affermabile in questa pagina se e a quali condizioni il tecnostress sia riconosciuto come malattia professionale o come causa di inidoneità: la questione va posta al medico competente e, se rilevante in un caso concreto, all’ufficio legale.

Fonti

dlgs-81-2008 · ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021 · ccnl-area-istruzione-ricerca-2019-2021 · fovi-2-3-rielaborazione · fovi-2-3-slide · fovi-2-3-tabella-tecnostress · fovi-2-3-trama-tecnostress · fovi-2-3-protocollo-4-shifts · fovi-2-3-bibliografia