Cosa dice
Circolare del Ministro dell’istruzione e del merito 16 giugno 2025, n. 3392 (m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE U. 0003392.16-06-2025, firmata Giuseppe Valditara), indirizzata ai dirigenti scolastici delle secondarie di secondo grado e ai coordinatori didattici delle paritarie del secondo ciclo. Oggetto: Disposizioni in merito all’uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione.
Fa seguito alla nota-5274-2024-smartphone-primo-ciclo e «dispone anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica e più in generale in orario scolastico».
Motivazione. Sono richiamati lo studio OCSE 2024 From decline to revival: Policies to unlock human capital and productivity, il rapporto OMS A focus on adolescent social media use and gaming in Europe, central Asia and Canada (2024) e i dati dell’Istituto superiore di sanità (uso problematico dello smartphone in oltre il 25% degli adolescenti; Rapporto ISTISAN 23-25 sulla fascia 14-17 anni). La circolare dà conto anche della richiesta presentata dal Ministro al Consiglio Istruzione UE del 12 maggio 2025 di una raccomandazione del Consiglio che vieti l’uso degli smartphone a scuola.
Cosa dispone.
- Le istituzioni scolastiche «provvederanno ad aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa prevedendo per gli studenti del secondo ciclo il divieto di utilizzo dello smartphone durante l’orario scolastico anche a fini didattici, nonché specifiche sanzioni disciplinari per coloro che dovessero contravvenire».
- «È rimessa all’autonomia scolastica l’individuazione delle misure organizzative atte ad assicurare il rispetto del divieto».
- Eccezione: l’uso del cellulare «sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato» come supporto per alunni con disabilità o con DSA, ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.
- Resta confermato, per finalità didattiche, l’impiego di pc, tablet e lavagna elettronica, «secondo le modalità programmate dalle scuole nell’esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa», valorizzando gli investimenti digitali già realizzati.
- Il divieto «non esaurisce il fondamentale ruolo che la scuola è chiamata a svolgere»: vanno rafforzate le azioni di educazione all’uso responsabile e consapevole degli strumenti digitali e dedicata attenzione alle tematiche dell’intelligenza artificiale, con riferimento alle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica del dm-183-2024-educazione-civica.
Valore giuridico
Non è fonte del diritto. È una circolare del Ministro: vincola l’amministrazione e orienta le scuole, ma il divieto diventa opponibile agli studenti solo attraverso il regolamento di istituto, che la circolare stessa chiede di aggiornare, e le sanzioni devono essere tipizzate e proporzionate ai sensi dell’art. 4 dello Statuto (dpr-249-1998). Le misure organizzative (custodia, deposito, contenitori) rientrano nell’autonomia e richiedono anch’esse base regolamentare; il trattamento dei dati connesso alle deroghe per condizioni personali va tenuto fuori dagli atti a diffusione generale.
Cosa comporta per la scuola
- Delibera del consiglio di istituto di modifica del regolamento d’istituto e del regolamento di disciplina, con divieto in orario scolastico e sanzioni graduate.
- Aggiornamento e nuova sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità.
- Scelta e formalizzazione delle misure organizzative di attuazione, con attenzione alla custodia dei beni degli studenti e alle responsabilità che ne derivano.
- Salvaguardia documentata delle deroghe da PEI e PDP.
- Programmazione delle attività di educazione civica digitale e sui temi dell’IA, in raccordo con le linee guida del D.M. 183/2024.
Vigenza
Vigente. Verifica: 2026-09-14 sul PDF pubblicato da mim.gov.it.
Collegamenti
nota-5274-2024-smartphone-primo-ciclo · direttiva-30-2007-cellulari-disciplina-studenti · dm-183-2024-educazione-civica · dpr-249-1998 · dpr-134-2025-statuto-studenti · dlgs-66-2017 · legge-170-2010 · digitalizzazione-scuola