Identificazione
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 — Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (attuativo dell’art. 1, cc. 180 e 181, lett. c) della legge-107-2015).
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1-3 — Principi, ambito di applicazione, prestazioni e competenze: riparto fra Stato, enti locali e istituzioni scolastiche.
- Art. 4 — Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica, come dimensione della valutazione delle scuole nel quadro del dpr-80-2013.
- Art. 5 — Commissioni mediche e modifiche alla legge-104-1992; Profilo di funzionamento su base ICF.
- Art. 6 — Progetto individuale (competenza dell’ente locale).
- Art. 7 — Piano educativo individualizzato (PEI): elaborato e approvato dal GLO, tenendo conto del Profilo di funzionamento. Modelli nazionali e criteri di quantificazione delle risorse di sostegno: DM 182/2020, come modificato dal di-153-2023-pei.
- Art. 8 — Piano per l’inclusione, parte integrante del PTOF, predisposto annualmente.
- Art. 9 — Gruppi per l’inclusione scolastica: GLIR (regionale), GIT (territoriale), GLI (di istituto) e GLO (operativo per il singolo alunno, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato).
- Art. 10 — Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno: la richiesta di ore è formulata dal GLO e trasmessa dal DS all’USR.
- Art. 13-14 — Formazione in servizio del personale; continuità del progetto educativo e didattico.
- Art. 16 — Istruzione domiciliare.
Adempimenti generati
pei-e-glo · piano-inclusione · richiesta-organico-sostegno
Vigenza e modifiche
Vigente, modificato dal D.Lgs. 96/2019 e da interventi successivi. Ultima verifica: 2026-09-11.
Collegamenti
legge-104-1992 · legge-170-2010 · inclusione-scolastica · bes · glo