Traccia
Nella classe in cui si sperimenta la didattica digitale sono presenti un’alunna con disabilità visiva, due studenti con DSA e alcuni studenti privi di connessione a casa. I docenti chiedono come procedere. Il candidato illustri le azioni del dirigente.
Quadro di riferimento
- legge-4-2004 (legge Stanca) e linee guida AgID sull’accessibilità; dlgs-82-2005.
- dlgs-66-2017 e legge-170-2010; dm-5669-2011-dsa.
- dm-161-2022-piano-scuola-40 per le dotazioni.
Impostazione della risposta
- Accessibilità come requisito, non come adattamento successivo: piattaforme e materiali devono essere accessibili fin dalla scelta. Acquistare uno strumento non accessibile e poi «adattarlo» è più costoso e meno efficace.
- Disabilità visiva: compatibilità con screen reader, materiali in formato testo strutturato, descrizioni delle immagini, ausili specifici richiesti nel PEI; coinvolgimento del GLO nella scelta degli strumenti.
- DSA: strumenti compensativi digitali (sintesi vocale, mappe, correttori), coerenti con i PDP; il digitale è spesso la via più semplice per la compensazione.
- Divario di accesso: dotazioni in comodato d’uso gratuito con criteri deliberati, connettività, spazi aperti a scuola in orario extracurricolare. Il divario digitale è anche una questione di equità, non solo tecnica.
- Progettazione universale: materiali pensati per essere utilizzabili da tutti riducono la necessità di adattamenti individuali.
- Formazione dei docenti su accessibilità e strumenti compensativi; verifica periodica con gli utenti.
Atti da produrre
Criteri di accessibilità per gli acquisti, regolamento del comodato, aggiornamento di PEI e PDP con gli strumenti digitali, piano di formazione, verifica dell’accessibilità dei materiali.
Errori da evitare
- Scegliere piattaforme senza verificare l’accessibilità.
- Distribuire dispositivi senza criteri.
- Considerare l’accessibilità un problema del solo docente di sostegno.