Questione

Legittimità dell’art. 28, c. 3 della L. 118/1971, nella parte in cui prevedeva che agli alunni con handicap «sarà facilitata» la frequenza delle scuole medie superiori comuni.

Decisione

La Corte dichiara l’illegittimità della norma nella parte in cui non garantisce come diritto pieno la frequenza: alla formula «sarà facilitata» va sostituita «è assicurata».

Principio di diritto

Nella condizione giuridica della persona con disabilità confluiscono valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale (artt. 2, 3, 34 e 38 Cost.). L’inserimento nella scuola comune non è una concessione organizzativa rimessa alla disponibilità dell’amministrazione: è contenuto del diritto all’istruzione, e la sua effettività va assicurata con le misure necessarie.

Perché conta per il dirigente scolastico

  • È la sentenza che fonda l’inclusione come diritto esigibile e che apre la strada alla L. 104/1992 e al dlgs-66-2017.
  • Si cita ogni volta che si discute se una misura di sostegno sia «possibile compatibilmente con le risorse»: la risposta costituzionale è che il nucleo del diritto non è comprimibile per ragioni organizzative. Il seguito più recente di questo orientamento è corte-cost-80-2010 e corte-cost-275-2016.

Collegamenti

inclusione-scolastica · legge-104-1992 · dlgs-66-2017 · pei-e-glo

Fonti

corte-cost-215-1987