Questione

Legittimità dell’art. 2, cc. 413 e 414 della L. 244/2007 (finanziaria 2008), che fissava un limite massimo al numero dei posti di insegnante di sostegno ed escludeva le assunzioni in deroga.

Decisione

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale:

  • del c. 413, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno;
  • del c. 414, nella parte in cui esclude la possibilità, già prevista dalla L. 449/1997, di assumere insegnanti di sostegno in deroga in presenza di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Principio di diritto

Il nucleo indefettibile del diritto all’istruzione della persona con disabilità non può essere compresso da esigenze di contenimento della spesa: la discrezionalità del legislatore incontra il limite del rispetto del nucleo essenziale dei diritti fondamentali.

Perché conta per il dirigente scolastico

  • È la base giuridica delle ore di sostegno in deroga per gli alunni con disabilità grave: le richieste motivate del GLO non possono essere respinte invocando un tetto predeterminato.
  • Fonda gran parte del contenzioso sulle ore di sostegno, che il dirigente affronta documentando la proposta del GLO e la trasmissione all’USR (richiesta-organico-sostegno).

Collegamenti

corte-cost-215-1987 · dlgs-66-2017 · glo · pei-e-glo

Fonti

corte-cost-80-2010