Identificazione

D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96 — Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernente norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Testo da Normattiva, multivigente al 13 settembre 2026.

Gerarchia e collocazione

Decreto legislativo di sola novella: non ha vita autonoma, riscrive articoli del dlgs-66-2017. Chi cita il decreto inclusione deve citarlo come modificato dal D.Lgs. 96/2019: il testo originario del 2017 non è più quello applicabile.

Ambito di applicazione

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, per gli alunni e le studentesse con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 3 — introduce nel decreto inclusione il principio dell’accomodamento ragionevole come definito dall’art. 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 18/2009; sostituisce ovunque «disabilità certificata» con «accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica» (così anche artt. 2, 11, 12).
  • Art. 6 — riscrive l’art. 7 del D.Lgs. 66/2017: il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO) e tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità e del Profilo di funzionamento.
  • Art. 8 — riscrive l’art. 9: il GIT (Gruppo per l’inclusione territoriale) è costituito per ciascun ambito territoriale provinciale o a livello di città metropolitana, composto da docenti esperti e nominato con decreto del direttore generale dell’USR; è qui che è disciplinato anche il GLO di istituto (art. 9, c. 10).
  • Art. 9 — sostituisce l’art. 10: le misure di sostegno sono individuate dal dirigente scolastico sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenuto conto delle risorse didattiche, strumentali e strutturali della scuola. È la norma che fonda la richiesta di organico di sostegno.
  • Art. 14 — inserisce l’art. 15-bis: misure di accompagnamento delle scuole alle nuove modalità di inclusione, con decreto ministeriale, fra cui iniziative formative per il personale.
  • Art. 16 — riscrive le decorrenze dell’art. 19: le disposizioni sull’art. 10 si applicano dall’anno scolastico 2020/2021, altre dal 1° settembre 2019; abroga il comma 6 e introduce la gradualità di attuazione.

Adempimenti generati

pei-e-glo · richiesta-organico-sostegno — la sequenza è: accertamento della condizione di disabilità e Profilo di funzionamento → GLO → PEI → richiesta di sostegno del dirigente, non l’inverso.

Vigenza e modifiche

Vigente. Il quadro attuativo del PEI è stato poi definito dal dm-182-2020-modelli-pei e dalla giurisprudenza amministrativa che ne ha annullato e reintrodotto parti. Ultima verifica: 2026-09-13.

Collegamenti

dlgs-66-2017 · legge-104-1992 · inclusione-scolastica · glo

Fonti

dlgs-96-2019