Traccia

A una settimana dall’inizio delle lezioni, un alunno di prima con accertata condizione di disabilità non ha ancora il docente di sostegno: le ore assegnate all’istituto sono inferiori a quelle richieste e la nomina non è arrivata. La famiglia si presenta a scuola annunciando un ricorso. Il dirigente che cosa fa, in quale ordine.

Quadro normativo

  • Art. 10 del dlgs-66-2017, sostituito dall’art. 9 del dlgs-96-2019 — il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI e sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali e strutturali presenti e delle altre misure di sostegno, individua le misure e formula la richiesta.
  • Art. 3, c. 1 del D.Lgs. 66/2017, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 96/2019 — principio di accomodamento ragionevole, come definito dall’art. 2 della Convenzione ONU ratificata con la L. 18/2009.
  • Art. 7 del D.Lgs. 66/2017, come modificato — il PEI è elaborato e approvato dal GLO e tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità e del Profilo di funzionamento.
  • Art. 9, c. 4 — il GIT è costituito per ciascun ambito territoriale provinciale ed è nominato con decreto del direttore generale dell’usr.
  • Art. 13, c. 3 della legge-104-1992 e art. 139 del D.Lgs. 112/1998 — competenze degli enti territoriali per l’assistenza.

Impostazione della risposta

L’errore da non fare è partire dalla richiesta di ore. La sequenza che la norma disegna è l’opposto: accertamento della condizione di disabilità e Profilo di funzionamento → GLO → PEI → individuazione delle misure da parte del dirigente. Se l’alunno è in prima e il PEI provvisorio non è stato ancora redatto, la prima mossa è convocare il GLO, che è l’organo competente ad approvarlo.

In parallelo, e senza attendere, il dirigente deve garantire il diritto all’istruzione nelle more: l’accomodamento ragionevole non è un principio decorativo, è il criterio con cui si valuta l’adeguatezza di ciò che la scuola fa qui e ora. Rientrano in questo perimetro l’impiego dell’organico dell’autonomia, la rimodulazione oraria, l’assegnazione di docenti contitolari, l’assistenza di competenza dell’ente locale. Il vincolo di risorse spiega perché una misura non è possibile; non giustifica l’inerzia.

Sul piano esterno, il dirigente formalizza la richiesta di ulteriori risorse all’ufficio scolastico regionale documentandola con il PEI, e riscontra per iscritto la famiglia dicendo che cosa è stato fatto, che cosa è stato chiesto e a chi. È questa documentazione che regge, se il ricorso arriva: nel contenzioso sul sostegno ciò che pesa è la corrispondenza fra le ore previste nel PEI e quelle richieste, e la diligenza dimostrata nelle more.

Atti da produrre

  • Convocazione e verbale del GLO; PEI, anche provvisorio.
  • Richiesta motivata di risorse aggiuntive all’USR, con allegato il PEI.
  • Provvedimento organizzativo interno per le misure adottate nelle more (utilizzo dell’organico dell’autonomia, orario, contitolarità).
  • Richiesta all’ente locale per l’assistenza di sua competenza.
  • Riscontro scritto alla famiglia.

Errori da evitare

  • Rispondere alla famiglia che «le ore le decide l’USR»: l’individuazione delle misure è del dirigente, sulla base del PEI.
  • Chiedere ore senza PEI: la richiesta resta priva del suo presupposto documentale.
  • Attribuire al GIT o al GLI un potere decisorio: hanno funzione consultiva.
  • Invocare il vincolo di bilancio come ragione per non adottare alcuna misura: è il contrario dell’accomodamento ragionevole.
  • Non lasciare traccia scritta di ciò che si è fatto nelle more.

Collegamenti

richiesta-organico-sostegno · pei-e-glo · glo · inclusione-scolastica