Identificazione

Decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153 — Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Testo dal PDF ufficiale del portale MIM (protocollo m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000153.01-08-2023).

Gerarchia e collocazione

Decreto di sola novella: non ha vita autonoma, modifica il dm-182-2020-modelli-pei e i documenti che ne sono parte integrante. Chi cita il decreto sui modelli di PEI deve citarlo come modificato nel 2023: il testo del 2020 non è più quello applicabile.

Ambito di applicazione

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per gli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1 — indica che cosa viene modificato: il D.I. 182/2020 e i suoi allegati, cioè i modelli di PEI per infanzia (A1), primaria (A2), secondaria di primo grado (A3) e di secondo grado (A4), le Linee guida per l’assegnazione delle misure di sostegno ex art. 7 del dlgs-66-2017 (Allegato B), la scheda per l’individuazione del debito di funzionamento (Allegato C) e la tabella dei fabbisogni di risorse professionali (Allegato C1).
  • Art. 2 — art. 3 del D.I. 182/2020: al c. 5 sono soppresse le parole «ove esistente, lo psicopedagogista ovvero»; al c. 7 i servizi «psico-pedagogici e di orientamento» diventano «psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica».
  • Art. 3 — art. 4, c. 5: soppresse le parole «in orario scolastico», che circoscrivevano le attività considerate.
  • Art. 4 — art. 8: l’osservazione si estende «a partire dalla scuola primaria»; il nuovo c. 4 stabilisce la corrispondenza fra i «Domini» delle Linee guida sulla certificazione di disabilità (D.I. 14 settembre 2022) e le «Dimensioni» del PEI. È la tabella che permette di leggere insieme verbale di accertamento, Profilo di funzionamento e PEI.
  • Art. 5 — art. 9, c. 2: dopo «nel contesto scolastico» si aggiunge «- fisico, organizzativo, relazionale -»: il contesto da osservare è esplicitato nelle sue tre dimensioni.
  • Art. 6 — art. 10, c. 1: quando le discipline sono aggregate per aree, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina; per gli alunni con disabilità della secondaria di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline.
  • Art. 7 — introduce l’art. 10-bis, «Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado»: per chi segue percorsi didattici differenziati è ammessa, su richiesta della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la procedura ivi disciplinata.
  • Art. 8 — art. 12, c. 2: «privi della vista, privi dell’udito» diventa «con disabilità visive e uditive».
  • Art. 9 — art. 13, c. 2, lett. a): la richiesta di misure diventa «su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari» (non più «o»), e l’intervento continuativo è ammesso «per eccezionali e documentate esigenze sanitarie».
  • Art. 10 — art. 18: l’espressione «debito di funzionamento» è sostituita da «supporti al funzionamento»; al c. 2 le esigenze dell’alunno si leggono anche nel «Verbale di accertamento».
  • Art. 11 — art. 19, c. 2: le credenziali di accesso hanno «livelli di abilitazione diversificati in base al profilo».

Adempimenti generati

pei-e-glo — i modelli da usare sono quelli allegati al D.I. 182/2020 nella versione modificata dal 2023. Due punti cambiano la pratica quotidiana: la valutazione va espressa per disciplina anche quando l’orario è organizzato per aree, e l’esonero da una disciplina nella secondaria di secondo grado non è previsto.

Vigenza e modifiche

Vigente. Il testo del D.I. 182/2020 con i modelli allegati non è presente in raw/: per compilare un PEI vanno scaricati i modelli aggiornati dal portale del Ministero. Ultima verifica: 2026-09-14.

Collegamenti

dm-182-2020-modelli-pei · dlgs-66-2017 · dlgs-96-2019 · pei-e-glo · glo

Fonti

di-153-2023-modelli-pei — PDF ufficiale MIM, convertito in testo.