Identificazione

Legge 30 marzo 1971, n. 118 — Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili. Testo usato: versione multivigente Normattiva scaricata l’11 settembre 2026.

Gerarchia e collocazione

Legge ordinaria. È il primo passaggio normativo dell’integrazione scolastica italiana, prima della legge-517-1977 (che abolisce le classi differenziali e introduce l’insegnante di sostegno) e della legge-104-1992 (legge quadro). La linea storica prosegue oggi con il dlgs-66-2017.

Ambito di applicazione

Mutilati e invalidi civili; per la parte scolastica, alunni non autosufficienti che frequentano la scuola dell’obbligo o corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato, nonché istituzioni prescolastiche e doposcuola.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 28 (Provvedimenti per la frequenza scolastica), primo comma — agli alunni non autosufficienti che frequentano la scuola dell’obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato sono assicurati: a) il trasporto gratuito dall’abitazione alla sede della scuola e viceversa, a carico dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi; b) l’accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche; c) l’assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.
  • Art. 28, ultimo comma — le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per il doposcuola.
  • Art. 27 — norme sulle barriere architettoniche negli edifici pubblici, richiamate dall’art. 24, c. 11 della legge-104-1992 per l’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali.

Il comma abrogato sull’istruzione nelle classi comuni

Il comma dell’art. 28 che disponeva lo svolgimento dell’istruzione dell’obbligo nelle classi normali della scuola pubblica, con l’eccezione dei casi di menomazione particolarmente grave, non è più leggibile nel testo vigente: la versione multivigente riporta soltanto «COMMA ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 104» in luogo del secondo e del terzo comma. L’abrogazione è disposta dall’art. 43 della legge-104-1992, che dichiara abrogati «l’articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l’articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell’articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118».

Il testo storico è ora acquisito. Forzando la data di vigenza nell’URN (!vig=1980-01-01) Normattiva restituisce la versione anteriore all’abrogazione, in raw/normativa/legge-118-1971-testo-originario.md. I due commi soppressi recitavano:

«L’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l’apprendimento o l’inserimento nelle predette classi normali.

Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie.» (art. 28, commi secondo e terzo, testo vigente al 1° gennaio 1980)

Chi li cita cita dunque un testo storico e non vigente: sono la prima affermazione legislativa dell’inserimento in classe comune, superata dalla L. 104/1992 che ne ha fatto un principio senza l’eccezione della «gravità». Il testo qui riportato è quello dell’export multivigente di Normattiva alla data indicata; per il tenore autentico della pubblicazione originaria resta il riscontro sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971.

Attenzione a un errore ricorrente: il Profilo dinamico funzionale e il PEI non sono previsti da questa legge, ma dall’art. 12 della legge-104-1992 (oggi superati nella disciplina dal dlgs-66-2017 e dal di-153-2023-pei).

Adempimenti generati

Nessun adempimento autonomo residuo: trasporto, accessibilità e assistenza sono oggi disciplinati dalla legge 104/1992, dal d.lgs. 66/2017 e dalla normativa su edilizia scolastica ed enti locali (ente-locale-proprietario).

Vigenza e modifiche

Modificata. In vigore, ma con i commi secondo e terzo dell’art. 28 abrogati dall’art. 43 della L. 104/1992. Il testo anteriore all’abrogazione è ora acquisito (vedi sezione precedente). Ultima verifica su Normattiva: 2026-09-14.

Collegamenti

legge-517-1977 · legge-104-1992 · dlgs-66-2017 · inclusione-scolastica

Fonti

legge-118-1971 — testo integrale da Normattiva in raw/normativa/legge-118-1971.md (download 2026-09-11, testo multivigente). legge-118-1971-testo-originario — testo storico vigente al 1° gennaio 1980, con i commi secondo e terzo dell’art. 28 ancora in vigore, in raw/normativa/legge-118-1971-testo-originario.md (download 2026-09-14).