Identificazione

Legge 4 agosto 1977, n. 517 — Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico (G.U. n. 224 del 18 agosto 1977). Testo usato: Normattiva, testo multivigente scaricato il 2026-09-11 (artt. 1-17, articolati in quattro titoli; ultimo aggiornamento dell’atto al 22 maggio 1982).

Gerarchia e collocazione

Legge ordinaria. È la norma storicamente fondativa dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità nella classe comune, anticipando di quindici anni la legge-104-1992; introduce gli insegnanti di sostegno nella scuola elementare e media e abolisce le classi differenziali. Gran parte delle sue disposizioni è stata poi riassorbita nel testo unico dlgs-297-1994 e superata, quanto alla valutazione, dal dlgs-62-2017 e dal dpr-135-2025-valutazione.

Ambito di applicazione

Scuola elementare (Titolo I), scuola media (Titolo II), norme comuni anche alla secondaria superiore e artistica (Titolo III). Efficacia dall’anno scolastico 1977-78 (art. 16).

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 2, c. 1 — nella scuola elementare la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, anche per realizzare interventi individualizzati, ferma restando l’unità della classe.
  • Art. 2, c. 2 — la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell’art. 9 del dpr-970-1975 o dell’art. 1, c. 4 della legge-820-1971; devono essere assicurati integrazione specialistica, servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le competenze di Stato ed enti locali.
  • Art. 2, cc. 3-5 — il collegio dei docenti elabora entro il secondo mese dell’anno scolastico il piano delle attività, sulla base dei criteri generali del consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse; il piano è periodicamente verificato e aggiornato; i consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre.
  • Art. 3, c. 1 — aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e di seconda sessione.
  • Art. 4 — scheda personale dell’alunno nella scuola elementare, valutazione trimestrale sul livello globale di maturazione, illustrazione ai genitori, attestato finale.
  • Art. 6, c. 1 — aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e di seconda sessione.
  • Art. 7, cc. 1-2 — nella scuola media la programmazione può comprendere attività di integrazione anche interdisciplinari e iniziative di sostegno; forme di integrazione e sostegno per gli alunni con handicap mediante docenti in possesso di particolari titoli di specializzazione, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni con handicap.
  • Art. 7, c. 3 — le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di 20 alunni.
  • Art. 7, c. 5 — le attività integrative si svolgono fino a un massimo di 160 ore nel corso dell’anno scolastico, secondo un programma elaborato dal collegio dei docenti sulla base dei criteri generali del consiglio d’istituto e delle proposte dei consigli di classe.
  • Art. 7, ultimo comma — abolite le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli artt. 11 e 12 della legge-1859-1962.
  • Art. 9 — scheda personale nella scuola media, giudizi analitici trimestrali per disciplina, valutazione sul livello globale di maturazione, delibera del consiglio di classe su ammissione o non ammissione.
  • Art. 10, c. 1 — l’obbligo scolastico dei fanciulli sordomuti si adempie nelle scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole elementari e medie, con integrazione specialistica e servizi di sostegno.
  • Art. 11 — anno scolastico dal 10 settembre al 9 settembre; periodo effettivo delle lezioni di almeno 215 giorni esclusi i festivi; determinazione triennale del calendario con decreto ministeriale, inizio fra il 10 e il 20 settembre e termine fra il 10 e il 30 giugno; nel periodo dal 1° settembre all’inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per l’elaborazione del piano annuale delle attività.
  • Art. 12 — uso delle attrezzature scolastiche da parte di altre scuole e concessione degli edifici fuori orario da parte di comune o provincia, previo assenso del consiglio di circolo o d’istituto; le autorizzazioni stabiliscono modalità d’uso e responsabilità in ordine a sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio.

Vigenza e modifiche

Normattiva riporta l’atto come vigente al 2026-09-11 e non registra abrogazioni complessive. Modifica espressa annotata: l’art. 14, c. 7 della L. 20 maggio 1982, n. 270 ha abrogato la disposizione dell’art. 7, c. 2 che limitava a sei ore settimanali per classe l’utilizzazione dell’insegnante di sostegno nella scuola media. Avvertenza: buona parte della disciplina (calendario, valutazione, scheda personale, sostegno) è stata successivamente riscritta dal dlgs-297-1994, dalla legge-104-1992, dal dlgs-62-2017 e dal dlgs-66-2017; la ricognizione articolo per articolo delle abrogazioni implicite non è stata effettuata e va condotta caso per caso prima di fondare un atto su questa legge. Ultima verifica: 2026-09-11.

Collegamenti

legge-104-1992 · dlgs-66-2017 · dpr-970-1975 · legge-820-1971 · legge-1859-1962 · dlgs-297-1994 · inclusione-scolastica · valutazione-apprendimenti

Fonti

legge-517-1977 — testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/legge-517-1977.md (download 2026-09-11, testo multivigente, 21.994 caratteri).