Identificazione
Legge 24 settembre 1971, n. 820 — Norme sull’ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale (G.U. n. 261 del 14 ottobre 1971). Testo usato: Normattiva, testo multivigente scaricato il 2026-09-11 (artt. 1-16; ultimo aggiornamento dell’atto al 15 giugno 1990).
Gerarchia e collocazione
Legge ordinaria. È la norma da cui nasce il tempo pieno nella scuola elementare: l’art. 1 istituisce le attività integrative e gli insegnamenti speciali «con lo scopo di contribuire all’arricchimento della formazione dell’alunno e all’avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno». L’art. 1, c. 4 è richiamato dall’art. 2 della legge-517-1977 come base per l’assegnazione di insegnanti alle forme di integrazione degli alunni con handicap. La disciplina di stato giuridico e reclutamento è poi confluita nel dlgs-297-1994.
Ambito di applicazione
Scuola elementare statale e, per la parte sull’immissione in ruolo, scuola materna statale.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1, cc. 1-2 — le attività integrative e gli insegnamenti speciali si svolgono in ore aggiuntive rispetto al normale orario scolastico, con specifico compito, da insegnanti elementari di ruolo; devono scaturire dalla collaborazione, anche mediante riunioni periodiche, fra gli insegnanti di classe e quelli delle attività integrative.
- Art. 1, c. 3 — per ogni venticinque ore settimanali destinate a tali attività è istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.
- Art. 1, c. 4 — dall’a.s. 1971-72 il Ministro istituisce annualmente, per ogni provincia, i posti necessari e stabilisce con proprio decreto le direttive di orientamento per tali attività e insegnamenti.
- Artt. 2-5, 11 — disciplina dei concorsi magistrali per esami e titoli (banditi entro il 31 luglio ad anni alterni), punteggi (100 punti per le prove, 25 per i titoli), graduatorie di merito, graduatorie distinte per scuole speciali e classi differenziali, graduatorie provinciali permanenti e loro aggiornamento.
- Art. 6 — conferimento degli incarichi a tempo indeterminato da parte dei provveditori agli studi e ordine di priorità; decorrenza giuridica dall’inizio dell’anno scolastico.
- Art. 12, cc. 1-3 — l’amministrazione scolastica è tenuta a provvedere all’istruzione dei fanciulli obbligati dove siano almeno dieci entro un raggio di due chilometri di percorso su strada ordinaria; in mancanza di strade il limite scende a cinque obbligati.
- Art. 12, c. 4 — il numero massimo di alunni affidabili a un solo insegnante non può essere superiore a 25, anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali; c. 5: se all’insegnante sono affidate più classi in orario normale, il massimo è 10 alunni.
Vigenza e modifiche
Normattiva riporta l’atto come vigente al 2026-09-11. Abrogazioni parziali annotate: art. 5, c. 2 abrogato dalla L. 20 maggio 1982, n. 270; art. 6, cc. 1, 2 e 7 e art. 7 per intero abrogati dalla L. 9 agosto 1978, n. 463; art. 12, c. 6 abrogato dalla L. 5 giugno 1990, n. 148. La disciplina del reclutamento è oggi retta dal d.lgs. 297/1994 e dalle norme concorsuali successive; i parametri sulla formazione delle classi sono stati sostituiti dal dpr-81-2009. Ultima verifica: 2026-09-11.
Collegamenti
legge-517-1977 · dlgs-297-1994 · dpr-81-2009 · legge-444-1968 · organico-autonomia
Fonti
legge-820-1971 — testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/legge-820-1971.md (download 2026-09-11, testo multivigente, 18.468 caratteri).