Identificazione

Legge 18 marzo 1968, n. 444 — Ordinamento della scuola materna statale (G.U. n. 103 del 22 aprile 1968). Testo usato: Normattiva, testo multivigente scaricato il 2026-09-11 (artt. 1-38; ultimo aggiornamento dell’atto al 28 settembre 2000).

Gerarchia e collocazione

Legge ordinaria: è l’atto istitutivo della scuola materna statale. La disciplina è stata poi assorbita dal dlgs-297-1994, ridefinita quanto a finalità e assetto dalla legge-53-2003 e dal dlgs-59-2004 (che ne cambiano anche la denominazione in scuola dell’infanzia), dal dpr-89-2009 e, per il segmento 0-6, dal dlgs-65-2017.

Ambito di applicazione

Scuole materne statali. Non si applica alla Regione Trentino-Alto Adige: la Corte costituzionale, con sentenza 18-30 dicembre 1968, n. 140, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge «limitatamente alla sua applicabilità alla Regione Trentino-Alto Adige» (annotazione riportata da Normattiva su tutti gli articoli).

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1 — la scuola materna statale accoglie i bambini in età prescolastica da tre a sei anni; si propone fini di educazione, sviluppo della personalità infantile, assistenza e preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia; iscrizione facoltativa e frequenza gratuita.
  • Art. 2 — gli orientamenti dell’attività educativa sono emanati con D.P.R. su proposta del Ministro; è garantita a ogni insegnante piena libertà didattica nell’ambito di tali orientamenti.
  • Art. 3, cc. 1-2 — piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni, determinato per provincia con decreto ministeriale; le sezioni sono istituite con decreto del provveditore agli studi, con precedenza alle sedi di maggiore bisogno.
  • Art. 3, cc. 3-4 — per i bambini da tre a sei anni con disturbi dell’intelligenza o del comportamento o con menomazioni fisiche o sensoriali sono istituite sezioni speciali e, per i casi più gravi, scuole materne speciali; a ogni sezione non più di dodici bambini. Disposizione superata dall’impianto dell’integrazione nella classe comune introdotto dalla legge-517-1977 e dalla legge-104-1992.
  • Art. 4, cc. 1-3 — le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all’età dei bambini e comunque non più di nove; le sezioni non possono avere meno di 15 e più di 30 iscritti; sono consentite sezioni eterogenee e, nei centri minori, scuole a sezione unica.
  • Art. 4, c. 4 — l’orario giornaliero non può essere inferiore a 7 ore; sono consentiti orari speciali e la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.
  • Art. 4, c. 6 — le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all’anno; sono istituiti servizi di trasporto gratuiti.
  • Art. 5 — l’assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare.
  • Art. 6 — edilizia: i comuni forniscono le aree; edifici, attrezzature, arredamento e materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni, utilizzabili solo secondo l’originaria destinazione; gli edifici possono essere annessi a quelli delle scuole elementari.
  • Art. 7 — oneri dei comuni: manutenzione, riscaldamento, spese normali di gestione e custodia degli edifici sono a carico del comune sede della scuola, così come il personale di custodia.
  • Artt. 9-14 — requisiti e reclutamento di ispettrici, direttrici, insegnanti e assistenti; ruoli organici; concorsi. Materia interamente riscritta dal d.lgs. 297/1994 e dalle norme concorsuali successive.

Vigenza e modifiche

Normattiva riporta l’atto come vigente al 2026-09-11. Annotazioni registrate: dichiarazione di illegittimità costituzionale limitatamente all’applicabilità al Trentino-Alto Adige (Corte cost. n. 140/1968); primo comma dell’art. 6 la cui abrogazione è stata confermata dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Avvertenza: gli articoli su personale, ruoli e reclutamento sono superati dal dlgs-297-1994 e dalla normativa successiva, e la denominazione «scuola materna» è stata sostituita da «scuola dell’infanzia»; la ricognizione articolo per articolo delle abrogazioni implicite non è stata effettuata. Ultima verifica: 2026-09-11.

Collegamenti

dlgs-65-2017 · dpr-89-2009 · dlgs-59-2004 · legge-53-2003 · dlgs-297-1994 · legge-820-1971 · ente-locale-proprietario

Fonti

legge-444-1968 — testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/legge-444-1968.md (download 2026-09-11, testo multivigente, 44.577 caratteri).