Identificazione
Legge 5 giugno 1990, n. 148 — Riforma dell’ordinamento della scuola elementare. Testo usato: versione multivigente Normattiva scaricata l’11 settembre 2026.
Gerarchia e collocazione
Legge ordinaria di riforma degli ordinamenti della scuola elementare: introduce i moduli organizzativi (tre docenti su due classi), la lingua straniera e la continuità educativa con scuola materna e media. È il passaggio intermedio fra la legge-820-1971 (tempo pieno) e la riforma del primo ciclo operata dal dlgs-59-2004 e dal dpr-89-2009.
Ambito di applicazione
Scuola elementare statale; l’art. 14 estende alla scuola elementare parificata l’obbligo di adottare programmi e orari dell’ordinamento statale e alla scuola autorizzata l’uniformarsi di massima agli obiettivi dei programmi vigenti.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1 — finalità: prima alfabetizzazione culturale, sviluppo della personalità, continuità del processo educativo con scuola materna e scuola media.
- Art. 2 — il raccordo fra ordini di scuola è definito con decreto ministeriale su: comunicazione dei dati e delle informazioni sull’alunno, coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali, formazione delle classi iniziali, sistema di valutazione, uso dei servizi degli enti territoriali; sono previsti incontri periodici fra docenti delle classi ponte.
- Art. 3 — massimo 25 alunni per classe, ridotto a 20 per le classi che accolgono alunni portatori di handicap.
- Art. 4 — organico di circolo: un posto per classe più un ulteriore posto ogni due classi; moduli di tre insegnanti su due classi (o quattro su tre); posti di sostegno in rapporto medio di un insegnante ogni quattro alunni con handicap, con deroghe in organico di fatto.
- Art. 6 — gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e collaborano con i docenti del modulo, con i genitori e, se necessario, con gli specialisti; possibilità di utilizzare fino a 24 ore un insegnante con titoli psicopedagogici per prevenzione e recupero.
- Art. 7 — orario delle attività didattiche di 27 ore settimanali, elevabili fino a 30; escluso il tempo di mensa e trasporto; il consiglio di circolo sceglie fra articolazione su sei o su cinque giorni.
- Art. 8 — progetti formativi di tempo lungo fino a 37 ore settimanali comprensive del tempo-mensa; prosecuzione delle attività di tempo pieno ex legge-820-1971 con orario di 40 ore.
- Art. 9 — orario di insegnamento dei docenti: 24 ore settimanali, di cui 22 di insegnamento e 2 di programmazione in incontri collegiali.
- Art. 10 — è impartito l’insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare.
- Art. 11 — la valutazione degli alunni è disciplinata con ordinanza ministeriale.
Attenzione a un errore ricorrente: questa legge non contiene disposizioni sulla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari; nel testo acquisito l’espressione «libri di testo» non compare. La gratuità dei libri per la scuola elementare è disposta dalla legge-719-1964.
Adempimenti generati
Nessun adempimento autonomo: i parametri di classe e di organico applicabili oggi sono quelli del dpr-81-2009 (formazione-classi).
Vigenza e modifiche
Da verificare. Il testo multivigente su Normattiva non reca note di abrogazione né di aggiornamento, ma l’ordinamento della scuola primaria è stato interamente ridisegnato dal dlgs-59-2004 e dal dpr-89-2009 (orari, assetto organizzativo, insegnante prevalente), e i parametri di formazione delle classi sono oggi quelli del d.P.R. 81/2009: le disposizioni qui elencate hanno quindi valore in larga parte storico e non vanno applicate senza un riscontro puntuale sulla norma successiva. Ultima verifica: 2026-09-12.
Collegamenti
legge-820-1971 · legge-517-1977 · dlgs-59-2004 · dpr-89-2009 · dpr-81-2009 · continuita-educativa
Fonti
legge-148-1990 — testo integrale da Normattiva in raw/normativa/legge-148-1990.md (download 2026-09-11, testo multivigente).