Identificazione
Legge 10 agosto 1964, n. 719 — Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari (G.U. n. 218 del 5 settembre 1964). Testo usato: Normattiva, testo multivigente scaricato il 2026-09-11 (artt. 1-3; ultimo aggiornamento dell’atto al 4 gennaio 1995).
Nota di identificazione: verificata su Normattiva la corrispondenza fra il numero 719/1964 e questo oggetto; la legge è di tre soli articoli.
Gerarchia e collocazione
Legge ordinaria, prima base normativa della gratuità dei libri di testo nella scuola elementare. L’obbligo è oggi retto dall’art. 156, c. 1 del dlgs-297-1994, richiamato dall’art. 7, c. 1 del dlgs-63-2017; la funzione amministrativa di «erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari» è stata trasferita agli enti territoriali dall’art. 42 del dpr-616-1977.
Ambito di applicazione
Alunni delle scuole elementari statali e di quelle autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato; dopo la sentenza costituzionale citata infra, anche gli alunni che adempiono l’obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza di tali scuole.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1, c. 1 — i libri di testo, compresi quelli per ciechi, sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari, sia statali sia autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
- Art. 1, cc. 3-4 — il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e volume è stabilito con D.P.R. su proposta del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’industria, in relazione alle caratteristiche tecniche dei volumi.
- Art. 1, c. 5 — sugli acquisti a carico del Ministero è praticato uno sconto sul prezzo di copertina.
- Art. 2 — il Ministro, d’intesa con quello dell’industria, aggiorna anno per anno i prezzi in relazione al variare dei costi e stabilisce termini e modalità per l’acquisto e la distribuzione dei libri.
- Art. 3 — copertura finanziaria (norma esaurita).
Vigenza e modifiche
Normattiva riporta l’atto come vigente al 2026-09-11, con una sola annotazione: la Corte costituzionale, sentenza 15-30 dicembre 1994, n. 454, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, «nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all’obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale». La disciplina operativa è oggi quella del d.lgs. 297/1994 e del d.lgs. 63/2017. Ultima verifica: 2026-09-11.
Collegamenti
dlgs-63-2017 · dlgs-297-1994 · dpr-616-1977 · ente-locale-proprietario
Fonti
legge-719-1964 — testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/legge-719-1964.md (download 2026-09-11, testo multivigente, 4.874 caratteri; atto di tre articoli, testo completo).