Identificazione

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (G.U. n. 234 del 29 agosto 1977, S.O.). Testo usato: Normattiva, testo multivigente scaricato il 2026-09-11 (artt. 1-137; ultimo aggiornamento dell’atto al 12 maggio 2011).

Gerarchia e collocazione

D.P.R. delegato: è il grande decreto di trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative statali nelle materie dell’art. 117 Cost. nella versione precedente la riforma del Titolo V. Per la scuola rileva il Titolo III, Capo VI — Assistenza scolastica (artt. 42-45) e il Capo V sull’istruzione artigiana e professionale. È l’antecedente del dlgs-112-1998, che ne ha abrogato l’art. 35 e ha ridefinito il riparto in materia di istruzione.

Ambito di applicazione

Riparto di funzioni fra Stato, Regioni e Comuni. Per la scuola: assistenza scolastica a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche adulti.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 17 — trasferimento alle Regioni delle funzioni statali, fra le altre materie, in «istruzione artigiana e professionale» e «assistenza scolastica», come attinenti ai servizi sociali della popolazione regionale.
  • Art. 42, c. 1 — definizione di «assistenza scolastica»: tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, l’assolvimento dell’obbligo scolastico e, per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
  • Art. 42, c. 2 — rientrano in particolare: gli interventi di assistenza medico-psichica, l’assistenza ai minorati psico-fisici, l’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
  • Art. 43 — restano allo Stato le competenze degli organi scolastici sulla scelta dei libri di testo e quelle degli organi statali sulle caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.
  • Art. 44 — trasferimento alle Regioni delle funzioni di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e delle opere universitarie.
  • Art. 45 — le funzioni dell’art. 42 sono attribuite ai Comuni, che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale; soppressione dei patronati scolastici e dei loro consorzi, con attribuzione ai Comuni di funzioni, servizi e beni.
  • Art. 37 — le istituzioni di istruzione artigiana o professionale con personalità giuridica di diritto pubblico, escluse gli istituti professionali e gli istituti d’arte statali, sono trasferite alle Regioni e assumono qualifica di regionali.

Per il DS: la distinzione fra «assistenza scolastica» (competenza comunale) e «istruzione» (competenza statale e della scuola autonoma) è ancora il criterio con cui si separano, per esempio, mensa e trasporto — a carico dell’ente locale — dalla didattica e dalla vigilanza, a carico della scuola.

Vigenza e modifiche

Normattiva riporta l’atto come vigente al 2026-09-11, con tre articoli espressamente abrogati, fra cui l’art. 35 abrogato dal dlgs-112-1998. Gli artt. 42-45 risultano integri. Avvertenza: il decreto è stato ampiamente superato dal d.lgs. 112/1998 e dalla riforma del Titolo V (legge costituzionale 3/2001); la verifica articolo per articolo della sopravvivenza delle singole disposizioni non è stata effettuata. Ultima verifica: 2026-09-11.

Collegamenti

dlgs-112-1998 · dlgs-63-2017 · legge-719-1964 · costituzione · ente-locale-proprietario

Fonti

dpr-616-1977 — testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/dpr-616-1977.md (download 2026-09-11, testo multivigente, 169.791 caratteri, artt. 1-137).