Identificazione

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 — Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 92 del 21 aprile 1998, S.O.; entrata in vigore 6 maggio 1998). Testo usato: Normattiva, testo multivigente scaricato il 2026-09-11 (164 articoli, testo integrale).

Gerarchia e collocazione

Decreto legislativo di attuazione del capo I della legge-59-1997 (delega Bassanini). Le disposizioni sulla scuola stanno nel Titolo IV, Capo III — Istruzione scolastica (artt. 135-139) e operano fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall’art. 21 della legge 59/1997 (art. 135, c. 1), cioè fatta salva l’autonomia poi regolata dal dpr-275-1999.

Ambito di applicazione

Riparto di funzioni amministrative fra Stato, Regioni, Province e Comuni. Per la scuola: programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico, non la didattica né l’ordinamento degli studi.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 135, c. 1 — oggetto del Capo: programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il conferimento di compiti alle istituzioni scolastiche (autonomia).
  • Art. 136, c. 2 — che cosa comprende la «programmazione e gestione amministrativa»: a) programmazione della rete scolastica; b) provvista di risorse finanziarie e di personale; c) autorizzazione, controllo e vigilanza sui soggetti operanti nel settore; d) rilevazione di disfunzioni e bisogni; e) misure di organizzazione amministrativa.
  • Art. 137, c. 1 — restano allo Stato: criteri e parametri per l’organizzazione della rete scolastica (previo parere della Conferenza unificata), valutazione del sistema scolastico, determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie e del personale alle istituzioni scolastiche, funzioni di cui all’art. 138, c. 3.
  • Art. 137, c. 2 — restano allo Stato anche scuole militari, corsi con patrocinio statale in materia di difesa e sicurezza, provvedimenti su organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari.
  • Art. 138, c. 1 — delegate alle Regioni: a) programmazione dell’offerta formativa integrata istruzione/formazione professionale; b) programmazione regionale della rete scolastica sulla base dei piani provinciali; c) suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali; d) determinazione del calendario scolastico; e) contributi alle scuole non statali; f) iniziative di promozione.
  • Art. 138, c. 3 — la delega non riguarda conservatori, accademie di belle arti, ISIA, accademia d’arte drammatica, accademia di danza, scuole e istituzioni culturali straniere in Italia.
  • Art. 139, c. 1 — trasferiti a Province (secondaria di secondo grado) e Comuni (gradi inferiori): a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole; b) piani di organizzazione della rete; c) servizi di supporto organizzativo per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; d) piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche; e) sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; f) iniziative di promozione; g) costituzione, controlli e vigilanza, incluso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
  • Art. 139, c. 2 — iniziative comunali, anche d’intesa con le scuole: educazione degli adulti; orientamento scolastico e professionale; pari opportunità di istruzione; continuità verticale e orizzontale; interventi perequativi; prevenzione della dispersione ed educazione alla salute.
  • Art. 139, c. 3 — la risoluzione dei conflitti di competenze spetta alle Province, salvo i conflitti fra istituzioni di scuola materna e primaria, di competenza dei Comuni.

Da tenere presente per il DS: la sospensione delle lezioni per motivi gravi e urgenti (chiusura per allerta meteo, emergenze sanitarie o strutturali) è competenza dell’ente locale ex art. 139, c. 1, lett. e), non del dirigente scolastico; il calendario scolastico è competenza regionale ex art. 138, c. 1, lett. d), mentre l’adattamento spetta agli organi della singola scuola nei limiti dell’autonomia.

Vigenza e modifiche

In vigore. Gli artt. 135-139 risultano integri, senza abrogazioni annotate. Altrove nel decreto Normattiva segnala otto articoli abrogati (artt. 108, 111, 148, 150, 152, 153, 154, 155), tutti estranei al Capo sull’istruzione scolastica. L’art. 141 ha assorbito la nozione di «formazione professionale» già del dpr-616-1977, di cui il presente decreto ha abrogato l’art. 35. Ultima verifica su Normattiva: 2026-09-11.

Collegamenti

legge-59-1997 · dpr-275-1999 · dpr-233-1998 · legge-23-1996 · dpr-616-1977 · ente-locale-proprietario · autonomia-scolastica

Fonti

dlgs-112-1998 — testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/dlgs-112-1998.md (download 2026-09-11, testo multivigente, 238.571 caratteri, artt. 1-164).