Identificazione

Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 — Norme in materia di scuole aventi particolari finalità (G.U. n. 104 del 21 aprile 1976). Testo usato: Normattiva, testo multivigente scaricato il 2026-09-11 (artt. 1-14, in due titoli). Normattiva non registra aggiornamenti successivi all’atto.

Gerarchia e collocazione

D.P.R. delegato emanato in attuazione della legge 30 luglio 1973, n. 477, in coordinamento con il dpr-416-1974 (organi collegiali) e con il d.P.R. 417/1974 (stato giuridico). È la fonte da cui nasce l’apposito titolo di specializzazione per il personale preposto alle scuole, sezioni e classi con particolari finalità: l’art. 9 è richiamato dall’art. 2 della legge-517-1977 come base per l’assegnazione degli insegnanti specializzati alle attività di integrazione.

Ambito di applicazione

Scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalità (art. 1): sezioni e classi speciali, istituti statali per non vedenti e per sordomuti, istituzioni statali o convenzionate per l’educazione e la rieducazione di minori in difficoltà.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1 — alle scuole con particolari finalità si applicano le norme sugli organi collegiali del d.P.R. 416/1974, con gli adattamenti previsti dagli articoli successivi.
  • Art. 2 — gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell’orientamento partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe competenti per le sezioni o classi cui è diretta la loro attività.
  • Art. 3 — quando il circolo o istituto è costituito esclusivamente di sezioni o classi speciali, il collegio dei docenti elegge due docenti collaboratori del direttore didattico o preside anche se gli alunni non superano i duecento.
  • Art. 4 — al consiglio di circolo o di istituto partecipano il legale rappresentante dell’ente gestore presso cui funzionano le sezioni o classi speciali, il legale rappresentante dell’istituzione cui sono affidati gli alunni e un rappresentante degli specialisti.
  • Art. 5 — alle riunioni del consiglio di disciplina degli alunni nella secondaria e artistica gli specialisti sono chiamati a partecipare a titolo consultivo.
  • Art. 6 — i genitori residenti fuori dei comuni sede della scuola possono esercitare l’elettorato attivo votando per corrispondenza.
  • Art. 8 — il personale direttivo e docente preposto a tali istituzioni, sezioni o classi deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione, da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero; sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all’art. 404 del r.d. 1297/1928; sono fatti salvi i diritti acquisiti sui titoli già conseguiti.
  • Art. 9 — nei concorsi a posti di personale direttivo e docente sono indicati i posti relativi a tali istituzioni, riservati ai candidati in possesso del titolo di specializzazione; il personale specializzato può essere assegnato a domanda e può essere impiegato in scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa a favore della generalità degli alunni, in particolare di quelli con specifiche difficoltà di apprendimento.
  • Art. 10 — concorsi speciali per l’accesso ai ruoli nelle scuole statali funzionanti negli istituti per non vedenti e per sordomuti, con titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale presso l’istituto statale «A. Romagnoli», l’istituto professionale di Stato per sordomuti «A. Magarotto» o altri istituti riconosciuti.
  • Art. 11 — reclutamento degli assistenti-educatori degli istituti statali per sordomuti e per non vedenti.
  • Art. 12 — il passaggio del personale dalle scuole con particolari finalità ai corrispondenti posti delle scuole normali è consentito solo dopo almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nelle predette scuole.

Vigenza e modifiche

Normattiva riporta l’atto come vigente al 2026-09-11 e non registra abrogazioni né aggiornamenti. Avvertenza: la disciplina del titolo di specializzazione per le attività di sostegno e quella del reclutamento sono state successivamente riscritte da norme non verificate in questa sede (in particolare la normativa sui percorsi di specializzazione universitari); l’assetto dell’inclusione è oggi retto dalla legge-104-1992 e dal dlgs-66-2017. Prima di fondare un atto su questo D.P.R. occorre una verifica puntuale. Ultima verifica: 2026-09-11.

Collegamenti

legge-517-1977 · legge-104-1992 · dlgs-66-2017 · dpr-416-1974 · inclusione-scolastica · collegio-docenti · consiglio-istituto

Fonti

dpr-970-1975 — testo integrale scaricato da Normattiva: raw/normativa/dpr-970-1975.md (download 2026-09-11, testo multivigente, 12.783 caratteri).