Identificazione

Legge 3 marzo 2009, n. 18 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Testo usato: versione multivigente Normattiva scaricata l’11 settembre 2026.

Gerarchia e collocazione

Legge di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione di un trattato internazionale: per effetto dell’art. 117, c. 1 della costituzione la Convenzione opera come vincolo internazionale per il legislatore e come canone interpretativo della disciplina interna dell’inclusione (legge-104-1992, dlgs-66-2017). Il d.lgs. 66/2017 richiama espressamente la Convenzione fra i propri riferimenti.

Ambito di applicazione

Ordinamento italiano nel suo complesso; per la scuola rileva l’art. 24 della Convenzione (diritto all’istruzione inclusiva), che la legge rende esecutivo.

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1 — autorizzazione alla ratifica della Convenzione e del Protocollo opzionale.
  • Art. 2 — piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo dalla data della loro entrata in vigore.
  • Art. 3, c. 1 — è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, per promuovere la piena integrazione in attuazione dei principi della Convenzione e della legge 104/1992.
  • Art. 3, cc. 2 e 5 — l’Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato, con non più di quaranta componenti; predispone il programma di azione biennale/triennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità e la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità.
  • Art. 3, c. 5-bis — il programma di azione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
  • Art. 3, c. 8 — modifica l’art. 41, c. 8 della legge 104/1992: la relazione al Parlamento diventa biennale («ogni due anni, entro il 15 aprile»).

Attenzione a un errore ricorrente: questa legge non istituisce il Profilo dinamico funzionale né il PEI, che discendono dall’art. 12 della legge-104-1992.

Adempimenti generati

Nessun adempimento diretto per la singola istituzione scolastica. Rileva come parametro nella progettazione dell’inclusione (piano-inclusione) e nella motivazione degli atti che incidono sui diritti degli alunni con disabilità.

Vigenza e modifiche

Vigente; l’art. 3 è stato integrato nel tempo (c. 5-bis, denominazione dell’autorità politica delegata). Ultima verifica: 2026-09-12.

Collegamenti

legge-104-1992 · dlgs-66-2017 · legge-67-2006 · inclusione-scolastica

Fonti

legge-18-2009 — testo integrale da Normattiva in raw/normativa/legge-18-2009.md (download 2026-09-11, testo multivigente).