Identificazione
Legge 1° marzo 2006, n. 67 — Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. Testo usato: versione multivigente Normattiva scaricata l’11 settembre 2026.
Gerarchia e collocazione
Legge ordinaria attuativa dell’art. 3 della costituzione. Non disciplina l’organizzazione scolastica, ma fornisce lo strumento processuale con cui atti e comportamenti della scuola possono essere impugnati come discriminatori: è la norma su cui si fondano molti ricorsi in materia di ore di sostegno e di accessibilità.
Ambito di applicazione
Persone con disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge-104-1992, in tutti i rapporti con soggetti pubblici e privati. Restano ferme, per le discriminazioni nell’accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del d.lgs. 216/2003 (art. 1, c. 2).
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1 — la legge promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità, per garantire il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali.
- Art. 2, c. 2 — discriminazione diretta: quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
- Art. 2, c. 3 — discriminazione indiretta: quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono la persona con disabilità in una posizione di svantaggio.
- Art. 2, c. 4 — sono discriminazioni anche le molestie, cioè i comportamenti indesiderati connessi alla disabilità che ledono dignità e libertà o creano un clima di intimidazione, umiliazione e ostilità.
- Art. 3, c. 1 — la tutela è giurisdizionale civile; il rito è oggi quello dell’art. 28 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150; il testo del comma nella versione vigente è interamente racchiuso fra doppie parentesi, segno della sostituzione operata da quel decreto.
- Art. 4 — legittimazione ad agire di associazioni ed enti individuati con decreto ministeriale, su delega dell’interessato per atto pubblico o scrittura privata autenticata; possono intervenire nei giudizi e ricorrere al giudice amministrativo per l’annullamento di atti lesivi, e agire in proprio contro le discriminazioni a carattere collettivo.
Adempimenti generati
Nessun adempimento a data fissa. È però il metro di legittimità di scelte organizzative quotidiane: riduzione arbitraria dell’orario di frequenza, esclusione da uscite e viaggi di istruzione, mancata rimozione di barriere, criteri di formazione delle classi che producano svantaggio indiretto. Vedi piano-inclusione e richiesta-organico-sostegno.
Vigenza e modifiche
Modificata: l’art. 3 è stato riscritto dal d.lgs. 150/2011 di semplificazione dei riti civili. Vigente nel resto. Ultima verifica: 2026-09-12.
Collegamenti
legge-104-1992 · legge-18-2009 · dlgs-66-2017 · inclusione-scolastica · responsabilita-dirigenziale
Fonti
legge-67-2006 — testo integrale da Normattiva in raw/normativa/legge-67-2006.md (download 2026-09-11, testo multivigente).