Identificazione

Ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172 — Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria (m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti R.0000172.04-12-2020, Ministro Lucia Azzolina), con Allegato A — Linee guida La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, dichiarato dall’art. 5, c. 1 «parte integrante della presente ordinanza».

È il regime 2020-2025, non quello attuale. Il regime vigente è l’om-3-2025-valutazione-primaria, che ai sensi del suo art. 7, c. 2 ha fatto cessare gli effetti dell’OM 172/2020 «a partire dall’ultimo periodo stabilito da ciascuna istituzione scolastica» dell’a.s. 2024/2025. La pagina serve a ricostruire il quadro in cui è maturata la letteratura sulla valutazione per giudizi descrittivi — e che il concorso può ancora chiedere come antecedente.

Gerarchia e collocazione

Ordinanza ministeriale: atto amministrativo generale, non fonte del diritto. Adottata in forza del combinato disposto di due norme primarie, entrambe richiamate in premessa:

  • art. 1, c. 2-bis del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, conv. con mod. dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, che — in deroga all’art. 2, c. 1 del dlgs-62-2017 — ha sostituito il voto numerico con il giudizio descrittivo nella valutazione finale della primaria, rinviando a un’ordinanza del Ministro per termini e modalità;
  • art. 32, c. 6-sexies del dl-104-2020, conv. con mod. dalla legge-126-2020, che ha esteso il giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica.

Il procedimento è documentato in premessa: gruppo di lavoro costituito con decreto del Capo dipartimento 4 agosto 2020, n. 967; organizzazioni sindacali sentite; parere del CSPI reso nella seduta plenaria n. 48 del 2 dicembre 2020, accolto in parte e in parte motivatamente disatteso (il Ministero non accoglie la modifica dell’art. 3, c. 3 sul registro elettronico né l’espunzione dell’esempio A/3).

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1 — oggetto e definizioni: l’ordinanza disciplina le modalità di formulazione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella primaria.
  • Art. 2 — finalità: la valutazione «concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto».
  • Art. 3 — modalità. È il cuore dell’atto:
    • c. 1 — dall’a.s. 2020/2021 la valutazione periodica e finale è espressa, per ciascuna disciplina delle Indicazioni nazionali, educazione civica compresa (L. 92/2019), «attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti»;
    • c. 2 — la valutazione in itinere resta espressa «nelle forme che il docente ritiene opportune», coerenti con i criteri del PTOF;
    • c. 3 — interrelazione con le famiglie, «eventualmente attraverso l’uso del registro elettronico, senza alcuna formalità amministrativa», con attenzione esplicita alle famiglie non italofone;
    • cc. 4-5 — i giudizi sono riferiti agli obiettivi di apprendimento definiti nel curricolo d’istituto, individuati per ciascun anno di corso e per ogni disciplina con riferimento alle Indicazioni nazionali;
    • c. 6 — i giudizi sono correlati a quattro livelli di apprendimento: in via di prima acquisizione, base, intermedio, avanzato, «in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze»;
    • c. 7 — l’istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione da inserire nel PTOF;
    • c. 8 — restano disciplinati dall’art. 2, cc. 3, 5 e 7 del decreto valutazione il giudizio globale sul processo e sul livello di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e quella dell’IRC o dell’attività alternativa: su questi tre oggetti l’ordinanza non interviene.
  • Art. 4 — alunni con disabilità e con DSA. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è «correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato» ex dlgs-66-2017; quella degli alunni con DSA «tiene conto del piano didattico personalizzato» ex legge-170-2010.
  • Art. 5 — Linee guida (Allegato A). Individuano «elementi funzionali alla costruzione del documento di valutazione» e suggeriscono strumenti e processi, in coerenza con le Indicazioni nazionali e con la certificazione delle competenze al termine della quinta.
  • Art. 6 — misure di accompagnamento. Per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 le scuole attuano l’ordinanza «in modo progressivo» quanto alle Linee guida; sono promosse azioni di formazione sulla cultura della valutazione.
  • Art. 7 — clausola di salvaguardia per le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L’Allegato A: le quattro dimensioni

Le Linee guida sono la parte che ha lasciato il segno nella pratica professionale e nella letteratura. Definiscono i livelli «in base ad almeno quattro dimensioni»:

  • a) autonomia dell’alunno nel manifestare l’apprendimento;
  • b) tipologia della situazione, nota o non nota, in cui l’apprendimento si manifesta;
  • c) risorse mobilitate per portare a termine il compito (fornite dal docente o reperite altrove);
  • d) continuità nella manifestazione dell’apprendimento.

La Tabella 1 combina le quattro dimensioni nei quattro livelli: avanzato (compiti in situazioni note e non note, varietà di risorse, in modo autonomo e con continuità); intermedio (situazioni note in modo autonomo e continuo; situazioni non note con risorse fornite o reperite, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo); base (solo situazioni note, con le risorse fornite dal docente, in modo autonomo ma discontinuo oppure continuo ma non autonomo); in via di prima acquisizione (solo situazioni note, unicamente con il supporto del docente e con risorse fornite appositamente).

Le Linee guida aggiungono che ogni istituzione scolastica, nell’esercizio della propria autonomia, può individuare ulteriori dimensioni e che elabora il documento di valutazione tenendone conto. Per gli obiettivi non raggiunti o in via di prima acquisizione richiamano l’art. 2, c. 2 del decreto valutazione: la scuola «attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento».

Adempimenti generati

All’epoca: elaborazione dei criteri di valutazione e loro inserimento nel PTOF (art. 3, c. 7), individuazione degli obiettivi di apprendimento nel curricolo d’istituto (art. 3, c. 5), revisione del documento di valutazione. Oggi gli stessi adempimenti si svolgono nella cornice dell’om-3-2025-valutazione-primaria: criteri-valutazione-collegio · scrutini · predisposizione-ptof.

Vigenza e modifiche

Abrogata nei suoi effetti. L’art. 7, c. 2 dell’OM 3/2025 dispone che «a partire dall’ultimo periodo stabilito da ciascuna istituzione scolastica cessano di produrre effetti le disposizioni dell’ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172». Il subentro non è quindi avvenuto in una data unica nazionale, ma alla data che ciascuna scuola ha fissato ex art. 74, c. 4 del dlgs-297-1994 per l’ultimo periodo dell’a.s. 2024/2025.

Il mutamento non è solo di formula: l’OM 3/2025 sostituisce i quattro livelli con sei giudizi sintetici (ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente) correlati ai descrittori del proprio Allegato A. I documenti di valutazione, i criteri nel PTOF e la modulistica costruiti sull’OM 172/2020 sono quindi superati. Verifica: 2026-10-17.

Collegamenti

om-3-2025-valutazione-primaria · dlgs-62-2017 · dl-104-2020 · legge-126-2020 · dlgs-66-2017 · legge-170-2010 · dpr-275-1999 · dm-254-2012-indicazioni-nazionali · valutazione-apprendimenti · certificazione-competenze · cspi

Fonti

om-172-2020-valutazione-primaria · linee-guida-giudizi-descrittivi-primaria-2020