Cosa dice

Direttiva del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2007 (prot. n. 30/dip./segr., firmata Giuseppe Fioroni), indirizzata a Direttori generali regionali, dirigenti degli uffici scolastici provinciali, sovrintendenti e intendenti, e per conoscenza ai dirigenti delle istituzioni scolastiche autonome. Oggetto: linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di «telefoni cellulari» e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

Uso di cellulari e dispositivi elettronici. Il divieto di utilizzo durante le ore di lezione «risponde ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti» (dpr-249-1998). Dall’elenco dei doveri dell’art. 3 del d.P.R. 249/1998 la direttiva ricava «la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare»: dovere di assolvere assiduamente agli impegni di studio (c. 1), di tenere comportamenti rispettosi degli altri (c. 2) e coerenti con i principi dell’art. 1 (c. 3), di osservare le disposizioni organizzative dei regolamenti di istituto (c. 4). La violazione comporta l’irrogazione delle sanzioni individuate da ciascuna scuola nella propria regolamentazione.

  • «È dunque necessario che nei regolamenti di istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso».
  • Restano sempre possibili, previa autorizzazione del docente, le comunicazioni fra studenti e famiglie per ragioni di particolare urgenza o gravità; la scuola continua a garantire la comunicazione reciproca «mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa».
  • Il divieto opera anche nei confronti del personale docente (richiamata la circolare n. 362 del 25 agosto 1998), per i doveri derivanti dal CCNL e per l’esigenza di «offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti».

Sanzioni disciplinari. Lo Statuto ha segnato «il passaggio da un modello sanzionatorio, incentrato su un’impostazione esclusivamente repressiva, ad un sistema nuovo» in cui lo studente è punito ma contestualmente obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria-riparatoria con finalità educativa (pulizia delle aule, piccole manutenzioni, attività di assistenza o volontariato nella comunità scolastica). La direttiva richiama la direttiva n. 16/2007: il divieto generale di allontanamento superiore a 15 giorni (art. 4, c. 7 del d.P.R. 249/1998) può essere derogato in presenza di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l’incolumità delle persone (c. 9), con durata «commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo». Annuncia inoltre la revisione degli artt. 4 e 5 dello Statuto, che avrebbe previsto, nei casi tassativamente individuati dal regolamento di istituto, l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato: revisione poi realizzata con il dpr-235-2007.

Vigilanza e corresponsabilità. Annuncia il patto di corresponsabilità da sottoscrivere con i genitori all’atto dell’iscrizione o all’inizio dell’anno scolastico, con cui le famiglie «si assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli». Per dirigenti, docenti e ATA ricorda che «il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni», e che «l’inosservanza è materia di valutazione disciplinare».

La direttiva sollecita infine ogni scuola a dotarsi di un regolamento di istituto che traduca i principi dello Statuto, e a rivedere il regolamento di disciplina degli alunni ai sensi dell’art. 14, c. 2 del dpr-275-1999.

Valore giuridico

Non è fonte del diritto. È una direttiva ministeriale: fornisce «linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi», dichiaratamente «nel rispetto dell’autonomia scolastica, della libertà di insegnamento e della garanzia del diritto allo studio». Il divieto di uso del cellulare non è introdotto dalla direttiva: è ricavato in via interpretativa dai doveri dell’art. 3 del d.P.R. 249/1998, e la sanzione può essere applicata solo se prevista dal regolamento di istituto. In caso di contrasto prevale lo Statuto, oggi nel testo modificato dal d.P.R. 235/2007 e dal dpr-134-2025-statuto-studenti.

Cosa comporta per la scuola

Il regolamento di istituto e il regolamento di disciplina devono: tipizzare la condotta di uso non consentito dei dispositivi; graduare le sanzioni secondo proporzionalità; disciplinare l’eventuale ritiro temporaneo del dispositivo, che senza previsione regolamentare è privo di base; prevedere le misure alternative riparatorie; indicare come si garantiscono le comunicazioni urgenti fra studenti e famiglie. Restano fermi il patto di corresponsabilità e il dovere di vigilanza in tutti gli spazi scolastici.

Vigenza

Non risulta un atto di revoca. È però superata nella parte operativa sul divieto d’uso degli smartphone dalle disposizioni ministeriali successive: la nota-5274-2024-smartphone-primo-ciclo per infanzia e primo ciclo e la circolare-3392-2025-smartphone-secondo-ciclo per il secondo ciclo, che introducono un divieto generalizzato e non più rimesso al solo regolamento d’istituto. Restano attuali le parti su proporzionalità delle sanzioni, misure riparatorie, vigilanza e corresponsabilità. Verifica: 2026-09-14.

Collegamenti

dpr-249-1998 · dpr-235-2007 · dpr-134-2025-statuto-studenti · dpr-275-1999 · nota-5274-2024-smartphone-primo-ciclo · circolare-3392-2025-smartphone-secondo-ciclo · vigilanza-alunni · valutazione-comportamento

Fonti

direttiva-30-2007-cellulari-disciplina-studenti — copia non ufficiale (flcgil.it) del documento con la segnatura di protocollo originale; il portale del Ministero non pubblica più la direttiva.