Identificazione
D.M. 29 novembre 2007, n. 267 — Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento», ai sensi dell’art. 1-bis, c. 2 del D.L. 250/2005, convertito dalla L. 27/2006.
Gerarchia e collocazione
Regolamento ministeriale attuativo della legge-62-2000, che ha istituito il sistema nazionale di istruzione comprendente scuole statali e scuole paritarie.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1, c. 1 — la parità è riconosciuta a domanda, con provvedimento del dirigente preposto all’USR competente, previo accertamento dei requisiti e delle condizioni dell’art. 1, cc. 2, 3, 4, 5 e 6 della L. 62/2000.
- Art. 1, c. 2 — nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome le attribuzioni sono esercitate in conformità agli statuti e alle norme di attuazione.
- Art. 1, c. 3 e seguenti — istanza di riconoscimento, istruttoria e mantenimento della parità.
Adempimenti generati
Nessuno per la scuola statale. Rileva quando si valutano titoli e percorsi di alunni provenienti da scuole paritarie, che fanno parte del sistema nazionale di istruzione e rilasciano titoli di studio con valore legale: è la differenza sostanziale rispetto alle scuole non paritarie del dm-263-2007.
Vigenza e modifiche
Vigente. Ultima verifica: 2026-09-13.
Collegamenti
legge-62-2000 · dm-263-2007 · obbligo-istruzione