Identificazione
D.M. 29 novembre 2007, n. 263 — Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per l’inclusione ed il mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie», ai sensi dell’art. 1-bis, c. 5 del D.L. 250/2005, convertito dalla L. 27/2006.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1, c. 1 — l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole non paritarie è disposta su domanda dall’ufficio scolastico regionale competente per territorio.
- Art. 1, c. 2 — la domanda è presentata dal gestore o dal suo rappresentante legale all’USR della regione in cui la scuola ha sede, entro il 31 marzo di ciascun anno, con la dichiarazione del possesso dei requisiti dell’art. 1-bis, c. 4 del D.L. 250/2005.
Adempimenti generati
Nessuno per la scuola statale. Rileva per il dirigente in due situazioni concrete: l’accoglienza di alunni provenienti da scuole non paritarie, che non rilasciano titoli di studio con valore legale e i cui allievi devono sostenere l’esame di idoneità, e la corretta qualificazione di una scuola nel territorio.
Vigenza e modifiche
Vigente. Va tenuto distinto dal gemello dm-267-2007, che riguarda la parità scolastica: scuola non paritaria e scuola paritaria sono due status diversi, con effetti opposti sul valore dei titoli.
Collegamenti
legge-62-2000 · dm-267-2007 · obbligo-istruzione