Identificazione

Decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 1° luglio 2022, n. 176 (m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti R. 0000176 del 01-07-2022; firme digitali Patrizio Bianchi e Daniele Franco), Decreto recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado. Quindici articoli e un Allegato A con le Indicazioni nazionali per l’insegnamento di strumento musicale.

Base giuridica richiamata in premessa: art. 12 del dlgs-60-2017 (promozione della cultura umanistica e sostegno della creatività, attuativo dell’art. 1, cc. 180 e 181, lett. g della legge-107-2015); art. 11, c. 9 della L. 124/1999 sulla riconduzione a ordinamento dei corsi a indirizzo musicale; art. 64, c. 4 del dl-112-2008; dpr-89-2009 (art. 5, c. 5, quadro orario) e dpr-81-2009 (art. 11, parametri di costituzione delle classi). Il decreto «sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale».

Contenuto rilevante per il DS

  • Art. 1 — le scuole statali con corsi di secondaria di primo grado possono istituire percorsi ordinamentali a indirizzo musicale, previa autorizzazione dell’USR. I percorsi sono parte integrante del PTOF, coerenti con il curricolo d’istituto e con le Indicazioni nazionali; integrano l’insegnamento dello strumento con la disciplina di musica. L’insegnamento dello strumento è parte dell’orario annuale personalizzato dell’alunno e concorre alla determinazione della validità dell’anno scolastico (c. 4). La scuola si impegna ad acquisire strutture e strumentazioni idonee (c. 5).
  • Art. 2 — ogni istituzione può chiedere l’attivazione di percorsi che prevedono, per ciascun anno di corso, gruppi di alunni suddivisi in quattro sottogruppi, uno per specialità strumentale; i gruppi si costituiscono con i parametri dell’art. 11 del d.P.R. 81/2009, dopo la costituzione delle classi. L’USR autorizza nei limiti dell’organico dell’autonomia regionale e dei criteri dell’art. 12.
  • Art. 3 — per ogni percorso sono attribuite nell’organico dell’autonomia quattro cattedre di strumento musicale articolate su tre gruppi (uno per anno di corso); per percorsi non completi si assegnano spezzoni. I docenti appartengono alla classe di concorso delle tabelle del dpr-19-2016.
  • Art. 4 — le attività si svolgono in orario aggiuntivo rispetto al quadro orario del d.P.R. 89/2009, per tre ore settimanali (99 ore annuali), anche in unità non coincidenti con l’ora e su base plurisettimanale, corrispondenti a sei ore settimanali di insegnamento del docente per ciascun sottogruppo; l’orario può essere modulato nel triennio purché la media resti di tre ore settimanali. Le attività comprendono lezione strumentale (individuale e collettiva), teoria e lettura della musica, musica d’insieme e si svolgono in orario non coincidente con le altre discipline; con il tempo prolungato restano nei limiti dell’orario settimanale degli alunni.
  • Art. 5 — l’accesso avviene su manifestazione di volontà all’atto dell’iscrizione alla classe prima, previa prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola; gli esiti sono pubblicati «di norma entro la scadenza delle iscrizioni o nei termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni». La commissione è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato ed è composta da almeno un docente per ciascuna specialità strumentale e da un docente di musica; ripartisce gli alunni nelle specialità tenuto conto dei posti disponibili, comunicati preventivamente alle famiglie.
  • Art. 6 — l’istituzione scolastica adotta uno specifico regolamento che definisce dieci elementi: organizzazione oraria; posti disponibili per specialità e anno; modalità e criteri di valutazione della prova orientativo-attitudinale; modalità della prova per alunni con disabilità e con DSA; valutazione degli apprendimenti quando le attività sono svolte da più docenti; composizione della commissione esaminatrice; criteri di assegnazione degli alunni ai docenti di strumento; criteri di organizzazione dell’orario dei docenti funzionale alle attività collegiali; forme di collaborazione con i Poli a orientamento artistico e performativo e con enti musicali; collaborazione dei docenti di strumento per la pratica musicale nella primaria ex dm-8-2011-pratica-musicale.
  • Art. 7 — le scuole prive di percorsi a indirizzo musicale possono attivare percorsi di ampliamento dell’offerta musicale con i docenti di strumento disponibili in organico, definendone modalità nel PTOF, anche in accordo di rete; le competenze acquisite entrano nella certificazione ex dlgs-62-2017.
  • Art. 8 — il docente di strumento partecipa allo scrutinio periodico e finale e attribuisce una valutazione (una sola valutazione se i docenti sono più di uno). All’esame di Stato del primo ciclo, per gli iscritti ai percorsi, il colloquio dell’art. 8, c. 5 del d.lgs. 62/2017 comprende una prova pratica di strumento, anche per gruppi in musica d’insieme; i docenti di strumento partecipano ai lavori della commissione e delle sottocommissioni per i propri alunni. Le competenze sono riportate nella certificazione delle competenze (art. 9 del d.lgs. 62/2017).
  • Art. 10 — ciascun USR monitora lo sviluppo dei percorsi e riferisce ogni due anni alle direzioni generali competenti.
  • Art. 12 — riequilibrio territoriale: l’USR autorizza secondo un ordine di priorità (conversione dei corsi ex D.M. 201/1999; mantenimento di più percorsi già presenti nella stessa scuola; un solo percorso per nuova istituzione, con precedenza alle specialità poco diffuse; attivazione in bacini provinciali scoperti; scuole che hanno valorizzato la pratica musicale nell’ultimo triennio). Il tutto senza nuovi o maggiori oneri e senza generare esuberi.
  • Art. 13 — le paritarie possono chiedere il riconoscimento dei percorsi garantendo sottogruppi non superiori a otto alunni; quelle con corsi ex D.M. 201/1999 ne operano la conversione.
  • Art. 15 — le disposizioni entrano in vigore dal 1° settembre 2023; per l’a.s. 2022/2023 continua a produrre effetti il D.M. 201/1999; le classi seconde e terze già funzionanti completano il percorso fino a esaurimento.

Adempimenti generati

Per il dirigente scolastico di una secondaria di primo grado con indirizzo musicale, il decreto genera una catena di atti d’istituto: richiesta di attivazione/conversione all’USR; delibera del regolamento dei percorsi (art. 6) da parte degli organi competenti e inserimento dei percorsi nel PTOF; comunicazione alle famiglie dei posti disponibili per specialità prima delle iscrizioni; nomina della commissione e calendarizzazione della prova orientativo-attitudinale, con modalità dedicate per alunni con disabilità e DSA; pubblicazione degli esiti entro i termini delle iscrizioni; adeguamento dell’orario in modo che le attività non si sovrappongano alle altre discipline; inclusione della prova pratica di strumento nel colloquio d’esame. Collegato: predisposizione-ptof.

Vigenza e modifiche

Vigente dal 1° settembre 2023 (art. 15, c. 1); verifica del 2026-09-14 sul PDF ufficiale pubblicato da mim.gov.it. Fa cessare gli effetti del dm-201-1999 senza abrogazione espressa. Chiarimenti applicativi nella nota MI 5 settembre 2022, n. 22536 (nota-22536-2022-percorsi-indirizzo-musicale). La nota 22536/2022 attesta che il decreto è stato «registrato dagli organi di controllo»; il testo acquisito non riporta invece gli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riscontro che resta da fare.

Collegamenti

dm-201-1999 · nota-22536-2022-percorsi-indirizzo-musicale · dlgs-60-2017 · dlgs-62-2017 · dpr-89-2009 · dpr-81-2009 · dpr-19-2016 · legge-107-2015 · legge-62-2000 · dm-8-2011-pratica-musicale · curricolo · usr

Fonti

di-176-2022-percorsi-indirizzo-musicale