Identificazione
Legge 12 giugno 1990, n. 146 — «Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge». Testo multivigente acquisito da Normattiva, che incorpora le modifiche della legge-83-2000.
Gerarchia e collocazione
Legge ordinaria attuativa dell’art. 40 della costituzione («il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano»). Il suo modello non è quello del divieto ma del contemperamento: la legge rinvia a contratti collettivi, accordi e codici di autoregolamentazione l’individuazione delle prestazioni indispensabili, e affida alla Commissione di garanzia la valutazione di idoneità. Per la scuola il rinvio si concretizza nell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del comparto Istruzione e ricerca e nel protocollo di istituto, non ancora acquisiti in raw/.
Ambito di applicazione
Tutti i servizi elencati all’art. 1, «indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro»: quindi personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, della scuola statale e paritaria.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1, c. 1 — sono servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti costituzionalmente tutelati, fra cui espressamente il diritto all’istruzione.
- Art. 1, c. 2, lett. d) — per l’istruzione la legge indica come esigenza da presidiare «la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami». È la base del regime di franchigia e dei contingenti negli scrutini e negli esami.
- Art. 2, c. 1 — preavviso minimo e obbligo, per chi proclama lo sciopero, di comunicare per iscritto entro il termine di preavviso durata, modalità di attuazione e motivazioni; la comunicazione va data sia all’amministrazione che eroga il servizio sia all’ufficio costituito presso l’autorità competente all’ordinanza dell’art. 8, che la trasmette alla Commissione di garanzia.
- Art. 2, c. 2 — contratti collettivi, accordi e regolamenti di servizio individuano le prestazioni indispensabili, le modalità di erogazione e le altre misure; possono disporre l’astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori e devono indicare gli intervalli minimi fra scioperi successivi; sono in ogni caso obbligatorie le procedure di raffreddamento e conciliazione prima della proclamazione.
- Art. 2, c. 3 — sono tenuti all’effettuazione delle prestazioni indispensabili sia i soggetti che promuovono o aderiscono allo sciopero, sia i lavoratori, sia le amministrazioni erogatrici: l’obbligo grava anche sulla scuola.
- Art. 2, c. 5 — il preavviso non può essere inferiore a dieci giorni; accordi e codici possono prevedere termini superiori.
- Art. 2, c. 6 — l’amministrazione deve informare gli utenti, «nelle forme adeguate», almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, su modi e tempi di erogazione del servizio e sulle misure di riattivazione; deve inoltre fornire alla Commissione di garanzia, su richiesta, le informazioni su scioperi proclamati ed effettuati, revoche, sospensioni e rinvii. La revoca spontanea dello sciopero dopo l’informazione all’utenza è «forma sleale di azione sindacale».
- Art. 2, c. 7 — preavviso e indicazione della durata non si applicano all’astensione in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
- Art. 4, c. 1 — i lavoratori che si astengono in violazione dell’art. 2, cc. 1 e 3, o che, richiesti delle prestazioni indispensabili, non le effettuano, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportano mutamenti definitivi dello stesso.
- Art. 4, c. 4 — i dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche che non osservano l’art. 2, c. 2, o gli obblighi derivanti dagli accordi collettivi o dalla regolazione provvisoria, o che non prestino correttamente l’informazione agli utenti dell’art. 2, c. 6, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro. È la norma che espone personalmente il dirigente scolastico.
- Art. 4, c. 4-sexies — ulteriore sanzione da 400 a 1.000 euro per ogni giorno di ritardo ingiustificato al dirigente che non applichi le sanzioni deliberate dalla Commissione o non fornisca le informazioni dell’art. 2, c. 6 nei trenta giorni successivi.
- Art. 8 — ordinanza di precettazione: in caso di fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona, il Presidente del Consiglio (o un Ministro delegato) per i conflitti nazionali o interregionali, il prefetto negli altri casi, invitano le parti a desistere, esperiscono un tentativo di conciliazione e, se fallisce, adottano con ordinanza le misure necessarie: differimento, riduzione della durata, prescrizione di misure. L’ordinanza è adottata non meno di 48 ore prima dell’inizio dell’astensione, salvo urgenza, ed è portata a conoscenza anche mediante affissione nei luoghi di lavoro, a cura dell’amministrazione erogatrice.
- Art. 12 — istituisce la Commissione di garanzia, nove membri designati dai Presidenti delle Camere e nominati con d.P.R., in carica sei anni.
- Art. 13, c. 1, lett. a) — la Commissione valuta l’idoneità delle prestazioni indispensabili e, in mancanza di accordo idoneo, adotta la provvisoria regolamentazione, nella quale le prestazioni indispensabili devono essere «contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate» e riguardare quote di personale «non superiori mediamente ad un terzo» di quello normalmente utilizzato. Le lettere c), d), e) e h) disciplinano l’invito al differimento e la segnalazione delle violazioni.
Adempimenti generati
sciopero — le due comunicazioni distinte al personale e alle famiglie. Il DS deve: comunicare la proclamazione, raccogliere le dichiarazioni volontarie di adesione, individuare i contingenti per le prestazioni indispensabili secondo l’accordo di comparto, informare l’utenza nei termini dell’art. 2, c. 6, rilevare le adesioni effettive e applicare le decurtazioni. Vedi sciopero-e-garanzia-del-servizio.
Vigenza e modifiche
Vigente e ampiamente modificata: la riscrittura organica è della legge-83-2000. Il testo acquisito registra due pronunce della Corte costituzionale: la sent. 57/1995, che ha dichiarato illegittimo l’art. 4, c. 2 nella parte in cui non prevedeva che la sospensione dei benefici patrimoniali avvenisse su indicazione della Commissione di garanzia, e la sent. 180/2018 sull’art. 2-bis, relativa all’astensione degli avvocati (non incide sul comparto scuola). Ultima verifica su Normattiva: 2026-09-14.
Limite dichiarato: l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del comparto Istruzione e ricerca — che è la fonte che individua in concreto prestazioni indispensabili, contingenti e periodi di franchigia per la scuola — non è ancora in raw/. Le quantificazioni operative non vanno desunte da questa pagina.
Collegamenti
legge-83-2000 · costituzione · dlgs-165-2001 · ccnl-istruzione-ricerca-2019-2021 · rsu · contrattazione-integrativa-istituto · dirigenza-scolastica · sciopero · sciopero-e-garanzia-del-servizio