Identificazione
Legge 11 aprile 2000, n. 83 — «Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati». Sedici articoli, tutti di novella.
Gerarchia e collocazione
Legge ordinaria interamente novellatrice della legge-146-1990: non esiste una disciplina «della L. 83/2000» da applicare a sé. Il testo applicabile è quello vigente della L. 146/1990, che in raw/ è acquisito nella versione multivigente e incorpora queste modifiche.
Ambito di applicazione
Il medesimo della L. 146/1990: tutti i servizi pubblici essenziali, compresa l’istruzione, e — per la parte nuova — anche i lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori che si astengono collettivamente.
Contenuto rilevante per il DS
- Art. 1 — riscrive l’art. 2 della L. 146/1990: obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, durata, modalità e motivazioni dello sciopero (c. 1); introduce gli intervalli minimi fra scioperi successivi e le procedure obbligatorie di raffreddamento e conciliazione prima della proclamazione, con la sede alternativa (prefettura o comune per i conflitti locali, Ministero del lavoro per quelli nazionali) (c. 4); qualifica la revoca spontanea dopo l’informazione all’utenza come «forma sleale di azione sindacale» (c. 6); introduce l’obbligo informativo delle amministrazioni verso la Commissione di garanzia su scioperi proclamati, effettuati, revocati, sospesi o rinviati, la cui violazione è valutata ai fini dell’art. 4, c. 4-sexies (c. 7).
- Art. 2 — inserisce l’art. 2-bis sull’astensione collettiva dei lavoratori autonomi e sui codici di autoregolamentazione.
- Art. 3 — riscrive l’apparato sanzionatorio dell’art. 4: sospensione dei permessi e dei contributi sindacali; abroga il c. 3.
- Art. 6 — inserisce l’art. 7-bis: legittimazione delle associazioni degli utenti ad agire in giudizio.
- Art. 7 — sostituisce l’art. 8 sull’ordinanza di precettazione, nella formulazione oggi vigente (tentativo di conciliazione obbligatorio, adozione non meno di 48 ore prima, contenuti tipici dell’ordinanza, pubblicità anche mediante affissione nei luoghi di lavoro).
- Art. 10 — sostituisce l’art. 13, cioè l’elenco dei poteri della Commissione di garanzia: valutazione di idoneità, provvisoria regolamentazione con i tetti del 50 per cento delle prestazioni e di un terzo del personale, giudizio interpretativo, invito al differimento, segnalazione delle violazioni.
- Art. 15 — inserisce l’art. 20-bis: contro le deliberazioni della Commissione in materia di sanzioni è ammesso ricorso al giudice del lavoro.
- Art. 16 — norma transitoria: non si applicano le sanzioni per le violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999.
Adempimenti generati
Nessuno in via diretta: gli adempimenti del dirigente discendono dal testo novellato della L. 146/1990. Vedi sciopero e sciopero-e-garanzia-del-servizio.
Vigenza e modifiche
Vigente, con effetti ormai incorporati nel testo della L. 146/1990. Il testo acquisito riporta all’art. 16 una nota di aggiornamento. Ultima verifica su Normattiva: 2026-09-14.
Collegamenti
legge-146-1990 · costituzione · dlgs-165-2001 · rsu · sciopero